Sentenza n. 4726/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 155 del 25/02/2026 recante "Approvazione verbali di gara, impegno di spesa ed aggiudicazione alla ditta 'D’Alterio Francesco', della procedura aperta [...] per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica – Anno 2026; di tutti gli atti della lex specialis di gara nei limiti di cui alle contestazioni di cui in ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per l'anno 2026 e atti della lex specialis relativi alla quantificazione del costo della manodopera
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva indetto una procedura tramite RDO sul MEPA per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, quantificando il costo della manodopera nel 37% dell'importo dell'appalto. L'impresa ricorrente, ritenendo tale quantificazione oggettivamente inidonea a consentire la formulazione di un'offerta congrua e competitiva, aveva presentato un'istanza di annullamento in autotutela e non aveva partecipato alla gara. Dopo l'aggiudicazione all'impresa controinteressata, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e gli atti della lex specialis, deducendo vizi sostanziali consistenti, secondo quanto riportato dal giudice, in violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che le prescrizioni contestate fossero immediatamente escludenti, in quanto tali da impedire una partecipazione seria mediante un'offerta economicamente sostenibile, e quindi immediatamente impugnabili dalla pubblicazione della lex specialis. Aveva tuttavia rilevato la tardività del ricorso, notificato e depositato il 4 marzo 2026 oltre il termine di trenta giorni previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento. Il TAR aveva escluso sia la nullità degli atti, non ravvisando le ipotesi dell'art. 21-septies l. 241/1990, sia la possibilità di sottrarre l'azione al termine speciale invocando la nullità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 22 giugno 2026, qualificata come rinuncia al ricorso ma non ritualmente notificata alle controparti. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha mantenuto ferma la regolazione delle spese già disposta nella fase cautelare, ritenendo di non discostarsi dalla valutazione allora compiuta circa la tardività dell'impugnazione, indicata nel testo anche come irricevibilità. Ha inoltre posto a carico della ricorrente ulteriori 1.000 euro, oltre accessori di legge, in favore del Comune. Il dispositivo ha condannato la ricorrente al pagamento complessivo di 4.000 euro in favore del Comune e di 3.000 euro in favore della parte controinteressata, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
termine di decadenza di trenta giorni per l'impugnazione di atti di procedure di affidamento
Il rito speciale degli appalti prevede un termine unico di trenta giorni per rivolgersi al giudice contro gli atti della procedura, senza distinguere tra azione di annullamento e azione di nullità; la previsione risponde all'esigenza di celerità propria delle controversie in materia di affidamento.
non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 21 septies della legge n. 241/90
La contestazione di vizi sostanziali della lex specialis, quali violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, non integra nullità, in assenza di difetto degli elementi essenziali, violazione o elusione del giudicato, difetto assoluto di attribuzione o altra ipotesi espressamente prevista dalla legge.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis che impediscono oggettivamente una partecipazione seria alla gara mediante la presentazione di un'offerta economicamente sostenibile sono immediatamente lesive e devono essere impugnate tempestivamente, senza attendere la conclusione della procedura o l'individuazione dell'aggiudicatario.
- Nel rito speciale relativo alle procedure di affidamento, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 120 c.p.a. opera per l'impugnazione degli atti di gara senza distinzione tra azione di annullamento e azione di nullità.
- La contestazione della quantificazione dei costi della manodopera nella lex specialis, quando è formulata in termini di violazione di legge o di eccesso di potere per difetto di istruttoria, riguarda vizi di legittimità e non determina, di per sé, la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non ritualmente notificata alle controparti può essere valutata quale manifestazione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valorizzando la prevedibile sorte della domanda alla luce delle valutazioni già compiute in fase cautelare.
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