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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30889/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado, all'esito di rito abbreviato, a mesi 4 di reclusione ed euro 1.600 di multa, con sospensione condizionale della pena, per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a fatti commessi a Potenza il 16 settembre 2021. Con il primo, secondo e terzo motivo la difesa contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e la destinazione della sostanza a terapia del dolore per l'imputato. Con il quarto motivo denunciava il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi diretti a contestare la valutazione di colpevolezza, perché miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze di merito, operazione estranea al sindacato di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, osservando che la Corte territoriale aveva motivato richiamando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    fattispecie incriminatrice per la detenzione/condotta relativa a sostanza stupefacente di lieve entità, oggetto della condanna confermata nei gradi di merito

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione razionale e non manifestamente illogica.
  • Le censure che si limitano a contrapporre alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • In tema di stupefacenti, la prova della destinazione a spaccio può essere desunta anche da elementi fattuali quali la tipologia delle sostanze e le modalità di confezionamento in singole dosi, se tali dati sono valorizzati in modo coerente dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla pena è infondata quando la sentenza impugnata dia conto, in modo non illogico, dei criteri utilizzati per il trattamento sanzionatorio, come la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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