Cassazione Civile, Sentenza n. 31450/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia tributaria relativa alla tassazione di un contratto di finanziamento sottoscritto a Lugano il 1/10/2007 fra Mediobanca (erogante) e Acqua Minerale San Benedetto (beneficiaria). L'Agenzia notificò a Mediobanca un avviso di liquidazione sostenendo che il contratto, pur stipulato in Svizzera, si era perfezionato in Italia (per la 'consegna del denaro' e per le decisioni assunte in Italia) e che sarebbe dovuta l'imposta sostitutiva oltre alla sanzione per omessa registrazione (art. 69 d.P.R. n.131). CTP di Venezia aveva ritenuto legittimo l'avviso (annullando però le sanzioni per buona fede); la CTR del Veneto ha annullato l'avviso per incompetenza territoriale dell'Ufficio (soggetto passivo è l'ente erogante Mediobanca, competenza di Milano) ma ha comunque ritenuto sussistente abuso del diritto e rilevanza italiana del contratto. In Cassazione l'Agenzia ha impugnato la sentenza; durante il procedimento Mediobanca ha chiesto definizione agevolata ai sensi della L. 29/12/2022 n.197 (art.1, comma 198) e Acqua Min. San Benedetto ha chiesto estinzione per effetto della definizione operata dal coobbligato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.1, comma 198 della Legge 29 dicembre 2022, n.197, in quanto la definizione agevolata è stata ritualmente richiesta e perfezionata da Mediobanca e la definizione giova anche ai coobbligati (art.1, comma 202). Non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni tributarie sostanziali. Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (sanzione aggiuntiva per il ricorrente non vittorioso) trattandosi di pronuncia di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197
art. 1, comma 198; art. 1, comma 202
La Corte ha ritenuto efficiente la domanda di definizione agevolata ai sensi del comma 198 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio; ha applicato il comma 202 nella parte in cui la definizione perfezionata da un coobbligato giova anche agli altri coobbligati.
La Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma (che impone un ulteriore versamento da parte del ricorrente non vittorioso) alla pronuncia di estinzione per definizione agevolata, trattandosi di fattispecie eccezionale e di stretta interpretazione.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 / d.P.R. 30 dicembre 1973, n. 601
art. 15 d.P.R. n.601/1973; art. 17 d.P.R. n.601/1973; art. 20 d.P.R. n.601/1973
Nella motivazione della CTR citata nella sentenza, tali disposizioni sono state interpretate nel senso che gli enti e le banche assumono l'obbligo della corresponsione dell'imposta sostitutiva per operazioni rilevanti in Italia e devono dichiarare le somme soggette a imposta; la CTR ha ritenuto che il contratto avesse rilevanza in Italia.
Norma richiamata dall'Ufficio per irrogare la sanzione per omessa registrazione; il caso di specie originariamente vedeva l'applicazione di tale sanzione nei confronti di Mediobanca, poi annullata in primo grado.
Massime di principio
- La richiesta e il perfezionamento di una definizione agevolata ai sensi della L. n.197/2022 estinguono il giudizio; l'estinzione impedisce la pronuncia di merito sulle questioni tributarie controverse.
- La definizione perfezionata da un coobbligato giova agli altri coobbligati (effetto estintivo anche per i soggetti coobbligati) ai sensi dell'art.1, comma 202 L. n.197/2022.
- L'estinzione per definizione agevolata comporta la dichiarazione di estinzione del processo e non l'accertamento della fondatezza o meno delle pretese tributarie; pertanto non produce precedenti di merito.
- In materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti, il soggetto passivo tipico è l'ente o l'istituto che effettua il finanziamento (la banca erogante), per cui gli atti impositivi devono essere indirizzati al corretto soggetto e all'Ufficio competente territorialmente.
- Se un contratto stipulato all'estero ha come scopo principale porre risorse nella disponibilità di una società operante in Italia e le decisioni o l'effettiva erogazione si concretizzano in Italia, l'Amministrazione può ritenere la rilevanza fiscale in Italia e contestare l'operazione per abuso del diritto o elusione fiscale; tuttavia tali questioni richiedono accertamenti di merito e non sono risolte dall'estinzione del giudizio.
- La pronuncia di estinzione non comporta l'applicazione di disposizioni che gravano il ricorrente soccombente con ulteriori obblighi di pagamento (come l'art.13, comma 1-quater DPR 115/2002) quando l'estinzione dipende da una definizione agevolata di natura eccezionale.
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