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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33711/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico ex art. 299 c.p.p., in relazione al fatto contestato di concorso nell'introduzione di hashish in carcere (violazione artt. 73, comma 4, e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990), denunciando carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione dei giudici di merito sulla persistenza del pericolo di recidiva e sulla proporzionalità e adeguatezza della misura. Il ricorrente ha altresì invocato come elemento favorevole l'attività di volontariato proposta presso un canile e ha sostenuto la possibile riqualificazione del fatto sotto il comma 5 dell'art. 73 (quantitativi limitati). Si è censurata la mancata considerazione del decorso del tempo e dei precedenti penali ritenuti non attuali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale per il riesame e del Tribunale di Trapani sufficientemente logica e congrua: la conferma della misura era già stata supportata in precedente ordinanza di riesame (24/04/2023) e, in assenza di elementi sopravvenuti di sicura valenza sintomatica, grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari. L'intenzione di svolgere volontariato non è stata ritenuta idonea, di per sé, a provare un mutamento serio della condotta. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la gravità della condotta (con aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990), la partecipazione a un contesto criminale dedito allo spaccio e la necessità di recidere contatti con fornitori e acquirenti; la valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura è stata giudicata congrua. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione nei confronti dei provvedimenti cautelari davanti al Tribunale per il riesame; richiamata per inquadrare il rito seguito.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per l'imputato di chiedere la sostituzione della misura cautelare personale con altra meno afflittiva; la Corte ha ricordato che l'istante deve indicare elementi nuovi e di sicura valenza per ottenere la sostituzione.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola il riesame delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto vincolante la precedente valutazione di riesame quando non emergono elementi sopravvenuti.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito conforme ai requisiti di legge.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola il principio di proporzionalità tra misura cautelare e esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura alla luce della gravità del fatto e dei precedenti specifici.

  • art. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Articolato sulle ipotesi di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha escluso implicitamente la riqualificazione invocata del fatto nella fattispecie meno grave del comma 5, ritenendo sussistere la rilevanza dell'accusa originaria (comma 4) contestata.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Aggravante applicata alla fattispecie, valorizzata dal Tribunale e dalla Corte come elemento che giustifica il mantenimento di una misura più afflittiva per il rischio di mantenimento di contatti criminosi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente alle spese processuali.

Massime di principio

  • La semplice durata della misura cautelare o il rispetto formale delle prescrizioni non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari: occorrono fatti nuovi e di sicura valenza sintomatica.
  • È onere dell'istante che chiede la sostituzione della misura indicare elementi sopravvenuti e concreti che dimostrino la diminuzione del rischio di recidiva o di inquinamento probatorio.
  • Proposte di attività di reinserimento (es. volontariato) possono essere valutate positivamente ma non costituiscono automaticamente prova dell'avvenuto cambiamento comportamentale; la valutazione richiede un giudizio complessivo sul contesto e sugli antecedenti.
  • La presenza di precedenti specifici e l'appartenenza o i contatti con un contesto criminale dedito allo spaccio sono elementi rilevanti che giustificano il mantenimento di misure più afflittive per prevenire recidiva e interruzione dei contatti criminosi.
  • La verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura deve essere costante nel tempo, ma il giudice può ritenere proporzionata una misura restrittiva se sussistono elementi di gravità del fatto e di pericolo concreto.
  • La riqualificazione dell'imputazione in una fattispecie meno grave deve essere adeguatamente prospettata e motivata; in assenza di elementi idonei, il giudice può escludere tale riqualificazione e mantenere la valutazione originaria.

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