Cassazione Penale, Sentenza n. 35710/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro deducendo vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 159 cod. pen., 111 comma 2 Cost., 129 e 531 cod. proc. pen.), sostenendo che il computo delle sospensioni fosse errato e che la prescrizione del reato si fosse perfezionata prima della pronuncia impugnata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittimo il computo adottato dalla Corte d'Appello, rilevando che il rinvio del 20 giugno 2018 era stato disposto per una semplice richiesta della difesa e non per un impedimento; pertanto non sussisteva l'errore di calcolo dedotto dal ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d'Appello in relazione alla riduzione della pena nel rito abbreviato (la riduzione è della metà, non di un terzo); la Cassazione non ha modificato questo profilo, limitandosi a confermare la correttezza dell'applicazione della norma da parte del giudice dell'appello
Richiamato dal ricorrente in relazione al computo delle sospensioni e alla prescrizione; la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo corretta la modalità di computo adottata dalla Corte d'Appello
art. 111 comma 2 Cost.
Invocato a sostegno della censura sulla tutela dei diritti processuali, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sia stata violata alcuna garanzia costituzionale nel caso in cui il rinvio fosse stato disposto su richiesta della difesa
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sospensione dei termini processuali; la Cassazione ha ritenuto la modalità di computo conforme alla normativa e alla giurisprudenza, non essendo configurabile causa di sospensione derivante da un impedimento
Invocato dal ricorrente sul tema delle modalità di impugnazione e dei termini, ma la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e quindi il motivo non idoneo ad impedire l'inammissibilità del ricorso
Applicato dalla Corte per ristabilire la conseguenza prevista in caso di ricorso dichiarato inammissibile: condanna alle spese processuali e applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000
Massime di principio
- Se un rinvio è disposto su richiesta della difesa e non per un concreto impedimento, i termini sospensivi non si computano come sospensione dovuta a causa esterna; il calcolo dei termini deve seguire la natura del rinvio comunicata in udienza
- La Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati; in tali casi il ricorrente è condannato alle spese e può essere sanzionato con una somma alla Cassa delle ammende salvo prova dell'assenza di colpa
- La doglianza sulla prescrizione richiede che il ricorrente dimostri concretamente l'errore nel computo dei termini; contestazioni generiche sul calcolo delle sospensioni sono spesso giudicate insufficienti
- Richiamare norme processuali o costituzionali non è sufficiente: occorre mostrare il nesso concreto tra la presunta violazione normativa/Costituzionale e l'errore decisorio che abbia inciso sull'esito del giudizio
- In appello e in Cassazione i dettagli formali del motivo (natura del rinvio, chi l'ha richiesto, motivazione dell'assenza) sono determinanti per stabilire se vi sia stata sospensione dei termini utile ai fini della prescrizione
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