Cassazione Penale, Sentenza n. 07714/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), deducendo vizio di motivazione per travisamento della prova con riguardo all'esclusione della scriminante del diritto di critica. Sosteneva che il filmato pubblicato sui suoi profili social fosse identico all'originale senza tagli o montaggi e che la mancata ripresa dell'atto in cui il Commissario Badioli si era qualificato fosse dovuta alla condotta della persona che aveva registrato, non ad una selezione artificiosa del ricorrente; quindi la rappresentazione non sarebbe stata fuorviante e l'espressione critica sarebbe stata legittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado e la visione del filmato nella sua interezza, avesse legittimamente valutato che il video non riproduceva tutte le fasi dell'intervento (mancava in particolare la qualificazione del Commissario Badioli) e che i commenti del ricorrente accompagnanti la diffusione avevano veicolato una rappresentazione distorta e lesiva della reputazione degli agenti, idonea a integrare il reato di diffamazione aggravata. La Corte ha poi applicato il principio secondo cui l'allegazione di travisamento della prova in Cassazione richiede oneri probatori stringenti e non è stata soddisfatta la prova decisiva che potesse alterare l'esito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
delitto di diffamazione aggravata, primo e terzo comma
La diffusione del filmato accompagnata da espressioni che insinuano abusi di potere è stata ritenuta idonea a ledere la reputazione dei pubblici ufficiali, integrando il reato di diffamazione aggravata.
limiti di enunciazione del motivo di ricorso
Il ricorso in Cassazione era proposto nei limiti consentiti dall'art. 173 c.p.p., quindi con un unico motivo; il giudice ha valutato il motivo nei termini processuali ammessi.
Giurisprudenza sulla prova e travisamento (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.)
il ricorso per travisamento deve: a) identificare l'atto processuale; b) individuare il dato probatorio incompatibile; c) dare prova della verità dell'elemento invocato; d) indicare perché l'atto compromette decisivamente la motivazione
La Corte ha applicato il rigido criterio giurisprudenziale richiedendo che l'errore di valutazione sia decisivo per il risultato: le censure del ricorrente non hanno dimostrato tale capacità di alterare l'esito.
Principio giurisprudenziale sul diritto di critica
necessità del rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto (si rinvia a precedenti: Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018; Sez. 5, n. 36838 del 20/07/2016)
Per qualificare come legittima critica l'espressione pubblica occorre che non venga leso il nucleo essenziale di verità: la Corte ha ritenuto che la rappresentazione parziale e i commenti accompagnatori non rispettassero tale requisito.
Massime di principio
- La critica pubblica è scriminata solo se rispetta il nucleo essenziale di verità dei fatti; omissioni o rappresentazioni parziali che alterano la percezione possono escludere la scriminante.
- La pubblicazione di contenuti parziali su social network, se accompagnata da commenti allusivi o accusatori, può integrare il reato di diffamazione per la diffusione di una rappresentazione fuorviante.
- In Cassazione le censure per travisamento della prova richiedono l'indicazione precisa dell'atto, la prova della verità dell'elemento invocato e la dimostrazione che esso sia decisivo per cambiare l'esito del giudizio; mere contestazioni interpretative sono inidonee.
- La valutazione complessiva e convergente degli elementi probatori (testimonianze, visione del filmato nella sua globalità, perizia) ha valore decisivo: un singolo elemento non decisivo difficilmente ribalta la decisione.
- La diffusione con modalità tali da amplificare la percezione di abuso o arbitrio da parte di pubblici ufficiali, se non supportata da elementi di verità, è sanzionabile anche quando riguardi l'operato delle Forze di Polizia.
- Chi pubblica materiale audiovisivo sui social dovrebbe verificare e documentare l'esaustività e l'accuratezza della ripresa prima di accompagnarla con accuse, per evitare responsabilità civili e penali.
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