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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05755/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 22/02/2024. Il primo motivo contestava la responsabilità penale, ma secondo la Corte di cassazione riproduceva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano accertato una condotta violenta del ricorrente diretta a opporsi all'atto d'ufficio degli operanti. Il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, deducendo in sostanza un vizio di merito sul corretto esercizio del potere discrezionale del giudice, che aveva negato il beneficio per l'assenza di elementi favorevoli, in ragione della gravità della condotta e dei precedenti dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente disattese in appello, e il secondo motivo una censura di fatto non sindacabile in sede di legittimità perché attinente al corretto esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del sindacato di legittimità, non con una mera rivalutazione del fatto.

  • art. 336 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già specificamente vagliate e disattese dai giudici di merito, senza individuare un effettivo vizio logico-giuridico della decisione impugnata.
  • La valutazione sulla responsabilità, quando sorretta da motivazione congrua e immune da manifeste illogicità, non può essere rivalutata in cassazione attraverso una diversa lettura del materiale fattuale.
  • La decisione sulle attenuanti generiche è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per difetto di motivazione o per manifesta illogicità, non per il solo dissenso sulla valutazione della gravità del fatto o dei precedenti dell'imputato.
  • La mera contestazione della mancata concessione di attenuanti generiche, senza denunciare specifici vizi di legittimità, integra una censura di merito inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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