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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22973/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro verificatosi in un parco pubblico, dove una persona è stata colpita alla testa da un ramo staccatosi da un albero durante un forte temporale, riportando una frattura cranica. Il danneggiato ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune custode del parco, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. In primo grado la domanda è stata rigettata per ritenuto caso fortuito, individuato nell’eccezionalità e imprevedibilità del fenomeno atmosferico; la corte d’appello ha confermato. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il danneggiato ha denunciato violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto provata l’esimente del caso fortuito senza adeguati elementi concreti e scientifici, in particolare senza dati pluviometrici/statistici riferiti al contesto specifico in cui si trovava la cosa custodita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di responsabilità da cose in custodia, l’esclusione della responsabilità per caso fortuito, quando l’evento sia un fenomeno atmosferico, richiede un accertamento fondato su dati scientifici e statistici specifici del luogo e del contesto di localizzazione della cosa custodita. La corte territoriale, invece, aveva valorizzato elementi non idonei a dimostrare l’eccezionalità dell’evento (un’ordinanza di archiviazione penale, un articolo di giornale e una testimonianza sulle bonifiche dell’alberatura), senza compiere la necessaria verifica scientifica. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    responsabilità per cose in custodia

    La responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra cosa e danno; è esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dalla rilevanza causale di condotte del danneggiato o di terzi, purché imprevedibili e inevitabili.

  • art. 2697 c.c.

    riparto dell’onere della prova

    Il custode che invochi il caso fortuito deve fornire prova dell’esimente; non è sufficiente un’affermazione generica dell’eccezionalità del fenomeno atmosferico.

  • art. 1227 c.c.

    condotte del danneggiato o di terzi

    Le condotte umane che possano interrompere o concorrere nel nesso causale devono essere connotate da colpa e da oggettiva imprevedibilità/imprevenibilità rispetto all’evento dannoso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto

    È il vizio denunciato in cassazione per la asserita errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del ricorso per inammissibilità

    È richiamato nel procedimento camerale di legittimità per la formulazione della proposta iniziale di inammissibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    termine per il controricorso

    La memoria del nuovo difensore del resistente è stata considerata tardiva rispetto al termine per il deposito del controricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che disciplina la trattazione camerale del ricorso e il termine per il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: per affermarla basta la prova del nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito o l’intervento causale esclusivo/concorso di terzi o del danneggiato, con caratteri di imprevedibilità e inevitabilità.
  • Quando il custode invoca come caso fortuito un evento atmosferico, l’eccezionalità e l’imprevedibilità del fenomeno non possono essere desunte da nozioni di comune esperienza o da meri indizi giornalistici/procedurali: occorre un accertamento fondato su dati scientifici e statistici riferiti allo specifico luogo in cui si trova la cosa custodita.
  • La prova dell’esimente del caso fortuito non può essere sostituita da elementi eterogenei, quali archiviazioni penali, articoli di stampa o generiche dichiarazioni testimoniali sulla manutenzione del bene, se tali elementi non consentono di misurare scientificamente la portata anomala del fenomeno.
  • In tema di art. 2051 c.c., il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso se l’evento atmosferico sia stato davvero causa autonoma ed esclusiva del danno; in difetto di tale dimostrazione, la responsabilità del custode resta ferma.
  • Il giudizio sull’eccezionalità di pioggia, temporali o calamità naturali deve essere condotto in base a dati pluviometrici e a criteri scientifici riferiti al contesto localizzativo della res custodita, non in modo astratto o meramente valutativo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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