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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21914/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bologna che, a seguito di rinvio disposto dalla Prima Sezione penale della Corte di cassazione, ha revocato la confisca dei beni di Gebar s.r.l. limitatamente ai beni strumentali del Green Bar di Riccione e ha invece rigettato la revoca con riferimento a un'autovettura intestata alla società. Il ricorrente deduceva tre motivi: inosservanza delle statuizioni della sentenza di annullamento (per presunta inconciliabilità tra provvedimenti di prevenzione), vizi di motivazione rispetto a un decreto della Corte d'appello del 21/03/2019 (assunto dal ricorrente come irrevocabile) e motivazione apparente, in particolare perché il giudice del rinvio avrebbe fatto gravare sul difensore l'onere probatorio circa la provenienza dei fondi per l'acquisto dell'auto anziché sul pubblico ministero, oltre a non aver considerato elementi decisivi relativi alla decorrenza della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato alle spese processuali, nonché al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che: (i) la doglianza riguardante il decreto del 21/03/2019 fosse sopravvenuta rispetto alla sentenza di annullamento della Prima Sezione e non ne risultava l'irrevocabilità; (ii) le censure miravano, in realtà, a un apprezzamento di merito sulle valutazioni del giudice del rinvio, il che è inammissibile in cassazione quando si tratta di questioni di revocazione fondate su presunte inconciliabilità non specificamente dimostrate; (iii) quanto all'auto immatricolata nel 2011, il giudice del rinvio ha legittimamente considerato rilevante il dato cronologico rispetto alla decorrenza della pericolosità (2006) e il ricorso non ha indicato elementi di inconciliabilità rispetto al termine di comparazione fissato, rendendo manifeste le infondatezze delle censure.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 28

    L'art. 28, comma 1, lett. b) disciplina la revocazione per contrasto di giudicati in materia di confisca di prevenzione: la Corte ha interpretato tale disposizione in senso estensivo (conformemente al principio già affermato dalla Prima Sezione) ritenendo che la revocazione possa essere esperita anche per contrasto tra due decisioni definitive in procedimenti di prevenzione riguardanti lo stesso soggetto, purché venga dimostrata l'inconciliabilità tra i provvedimenti.

  • codice di procedura penale, artt. 630 e ss.

    artt. 630 e ss. cod. proc. pen.

    Gli artt. 630 ss. regolano la revisione delle sentenze penali definitive; la sentenza di primo grado della Cassazione aveva richiamato l'analogia finalistica tra la revocazione ex art. 28 e la revisione, giustificando un'interpretazione ampia della revocazione per contrasto di giudicati.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    L'art. 173 disp. att. delimita i motivi consentiti nel giudizio di cassazione in materia penale; qui è richiamato per segnalare i limiti dell'impugnazione e la necessità di enunciare espressamente e nei limiti previsti i motivi dedotti in cassazione.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 per contrasto di giudicati può essere proposta anche quando il contrasto riguarda due provvedimenti definitivi di prevenzione (non solo tra confisca e sentenze penali), ma occorre dimostrare concretamente l'inconciliabilità tra i provvedimenti che si confrontano.
  • In un giudizio di revocazione il sindacato del giudice di rinvio sulle valutazioni di merito è limitato: per impugnare in cassazione occorre far emergere profili di specifica inconciliabilità giuridica rispetto al provvedimento indicato come termine di comparazione; mere critiche del percorso argomentativo sono inammissibili.
  • Le decisioni sopravvenute rispetto all'oggetto del giudizio di revocazione, se non consolidate o irrilevanti rispetto al termine di comparazione indicato dal ricorrente, non riescono a integrare un motivo valido in cassazione e non rilevano per modificare l'esito della revocazione disposta in precedenza.
  • Sul punto della confisca di beni societari rispetto a beni personali, il criterio cronologico (data di immatricolazione o acquisizione) può essere considerato dal giudice come elemento significativo per valutare la pertinenza alla pericolosità emersa; tuttavia, chi denuncia l'illegittimità deve indicare elementi di inconciliabilità e non limitarsi a contestare la motivazione senza produrre prove o argomentazioni giuridiche specifiche.
  • In cassazione vanno evitati rilievi che comportino un riesame del merito: le doglianze devono essere formulate come violazioni di diritto o come specifiche incongruenze rispetto a precedenti statuizioni definitive, altrimenti il ricorso è esposto al rischio di inammissibilità e sanzioni per soccombenza.

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