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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19593/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa da un creditore per recuperare la garanzia patrimoniale rispetto a una compravendita immobiliare con cui la debitrice si era spogliata di beni a favore di una società collegata alla medesima compagine familiare. Dopo l’interruzione del processo per il fallimento della debitrice e la riassunzione, il tribunale accolse la revocatoria e rigettò la domanda riconvenzionale dell’acquirente volta al rimborso del prezzo e ai danni. La corte d’appello confermò la decisione ritenendo, tra l’altro, che l’interesse del creditore individuale a coltivare l’azione restasse attuale per l’inerzia degli organi fallimentari, che il credito tributario fosse anteriore all’atto, che l’evento di danno consistesse anche nella maggiore difficoltà di soddisfacimento e che vi fosse consapevolezza del pregiudizio. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa motivazione e violazione di norme processuali per non avere la corte territoriale considerato l’estinzione/cancellazione della società debitrice e la conseguente improcedibilità del giudizio; 2) omessa motivazione e violazione di norme processuali per non avere considerato che l’acquisto del bene da parte della debitrice era stato solo formale, essendo il cespite già stato deliberato in vendita da un consorzio; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul dedotto difetto di depauperamento patrimoniale; 4) falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver valorizzato l’allegazione di altri beni desumibile dai bilanci, asseritamente specifica e non contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per aspecificità e mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando che la doglianza sulla cancellazione della società non era adeguatamente specificata e non si misurava con il fondamento della decisione d’appello, imperniato sull’inerzia degli organi fallimentari e sulla persistente legittimazione del creditore individuale. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, perché la corte territoriale aveva comunque considerato il fatto storico del trasferimento del bene e del successivo depauperamento patrimoniale, mentre l’ulteriore censura sul preteso omesso esame di fatti storici era preclusa dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, poiché i bilanci evocati erano stati ritenuti tardivamente prodotti e non poteva rilevare una loro mera conoscibilità esterna al processo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218

    la sentenza richiama il tema del riconoscimento delle sentenze straniere dichiarative di fallimento, escludendo che operi un riconoscimento automatico nel caso esaminato

  • art. 25 L. n. 218 del 1995

    viene evocato dalla ricorrente come norma rilevante per la cancellazione dal registro estero e per gli effetti processuali della stessa

  • art. 300, comma 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserito effetto interruttivo conseguente alla cancellazione della società

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare l’inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità/localizzazione dei documenti e del provvedimento invocato

  • art. 118, ultimo comma, l. fall.

    «anche nei successivi stati e gradi del giudizio, fino alla definitiva conclusione della lite»

    viene richiamato per affermare che, dopo la novella del 2015, il curatore conserva la legittimazione processuale anche dopo la chiusura della procedura concorsuale

  • art. 23, comma 7, d.l. n. 83 del 2015

    richiamato come disposizione collegata alla novella che ha inciso sulla disciplina della prosecuzione del giudizio dopo la chiusura del fallimento

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e utilizzato dalla Corte per escludere il vizio di omesso esame, anche in presenza di doppia conforme

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione del controllo sul fatto storico dedotto in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte come base della preclusione al riesame del fatto in caso di doppia conforme

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per dedotta omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle allegazioni e della mancata contestazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi per denunciare il difetto di motivazione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non localizza con precisione gli atti o i documenti su cui si fonda, soprattutto se la censura dipende da allegazioni documentali non compiutamente trascritte o individuate.
  • La cancellazione o la chiusura di una procedura concorsuale estera, per incidere sul processo italiano, deve essere dedotta e provata in modo specifico, con indicazione del contenuto del provvedimento, della sua definitività, dell’eventuale ritorno in bonis dei soci e della tempestiva produzione documentale rilevante.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il controllo di legittimità sul vizio di omesso esame di fatti storici è fortemente precluso: non è possibile ottenere in cassazione una rivalutazione del merito mascherata da denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria il depauperamento patrimoniale può essere integrato anche dalla maggiore difficoltà di soddisfacimento del credito, e la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da elementi indiziari quali la sovrapposizione soggettiva tra cedente e cessionario e l’appartenenza alla medesima compagine familiare.
  • Le allegazioni difensive su ulteriori beni idonei a soddisfare il credito devono essere specifiche e processualmente tempestive; non è sufficiente rinviare a bilanci o a fonti esterne se tali documenti sono stati prodotti tardivamente o non sono stati ritualmente considerati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOnere della prova
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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