Cassazione Penale, Sentenza n. 3641/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con eventuale braccialetto elettronico). Ripoli era stato condannato per omicidio volontario con arma da fuoco, ricettazione e detenzione/porto di arma clandestina (fatti del 12/03/2018). La difesa deduceva che la successiva esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e il tempo trascorso, oltre una presunta "pacificazione" tra le parti, rendessero possibile la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che aveva applicato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere. La Corte ha confermato che il ricorrente non ha dimostrato che, nel caso concreto, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure alternative: mancavano segni di resipiscenza, le modalità del delitto (uso di arma clandestina, colpo inferto a persona già a terra) indicavano incapacità di autocontrollo e collegamenti a circuiti criminali, e il tempo trascorso e la presunta pacificazione non erano idonei a mutare il giudizio cautelare. La Corte ha inoltre ritenuto il braccialetto elettronico inadeguato a impedire la reiterazione di reati violenti commessi con armi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
la norma consente il superamento della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere quando siano acquisiti elementi dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
La Corte interpreta la norma come doppia presunzione per i delitti di omicidio: esistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere; per superarla occorre la prova concreta che misure alternative siano idonee a garantire le stesse esigenze (in particolare il pericolo di reiterazione).
Norma procedurale che disciplina l'appello avverso le decisioni inerenti misure cautelari; citata come titolo dell'impugnazione proposta in sede territoriale.
Si segnala che la rimozione dell'aggravante (legata ad elementi mafiosi) è stata ritenuta irrilevante ai fini della presunzione cautelare applicabile al delitto di omicidio: l'assetto cautelare resta valutato sulla base del pericolo di reiterazione e delle modalità del fatto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per adempimenti di cancelleria in caso di decisione di inammissibilità; menzionata per gli adempimenti conseguenti alla sentenza.
Massime di principio
- Per i delitti di omicidio opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, co. 3 c.p.p.): chi richiede misure alternative deve provare concretamente che esse sono idonee a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto.
- La semplice esclusione di un'aggravante (es. riconoscimento di assenza di "aggravante mafiosa") non determina automaticamente la modificazione delle esigenze cautelari; ciò che conta è l'insieme degli elementi che provano il rischio concreto di reiterazione.
- Il tempo trascorso dall'evento criminoso, da solo, difficilmente è sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia cautelare, se non accompagnato da elementi che dimostrino la diminuzione effettiva del rischio di reiterazione.
- L'uso di armi clandestine e l'esistenza di collegamenti a circuiti criminali costituiscono indici forti di pericolo di reiterazione e pesano contro la concessione di misure alternative.
- Il braccialetto elettronico può essere considerato insufficiente quando il rischio cautelare riguarda la possibilità di reati violenti e l'esigenza di un intervento immediato per impedire la commissione di nuovi delitti.
- In cassazione i ricorsi che rielencano fatti già adeguatamente valutati dal giudice di merito senza confrontarsi con il parametro giuridico applicabile (e senza produrre nuovi elementi) rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e ammende.
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