Cassazione Civile, Sentenza n. 38980/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto l'appello della Valente. La controversia nasceva da un'opposizione all'esecuzione promossa dalla Valente su titolo esecutivo costituito dal verbale di separazione consensuale omologato (18/3/2013). Miccoli contestava l'esecuzione sostenendo di aver anticipato e pagato spese processuali/consulenze relative a una causa comune e di aver diritto a un controcredito (per Euro 6.092,08) da compensare con l'assegno di mantenimento, riducendone l'importo. Valente si costituiva contestando la compensabilità e sostenendo, in sostanza, l'estinzione del controcredito per pagamento. In cassazione la Valente deduceva quattro motivi: errata applicazione delle norme sulla compensazione (artt. 1241-1243 c.c.), violazione dell'art. 615 c.p.c. (sopravvenienze non deducibili in opposizione all'esecuzione su titolo giudiziale), violazione dell'art. 143 c.c. (spese per i bisogni della famiglia, onere probatorio rigoroso) e violazione degli artt. 447 e 1246 c.c. in relazione al credito alimentare/assegno di mantenimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il giudice di merito avesse applicato erroneamente le regole sulla compensazione: il Tribunale ha ritenuto certo il controcredito del Miccoli e ha correttamente osservato che la ricorrente non ha provato l'estinzione per pagamento (onere probatorio a carico di chi asserisce la solutoria). La Corte ha confermato che la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. non è esclusa quando il controcredito sia certo, liquido ed esigibile e che la contestazione di una presunta estinzione, se non provata, non impedisce la compensazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: il principio di preclusione del giudicato in ordine a fatti anteriori non si applica automaticamente alla peculiare materia delle statuizioni economiche di separazione/divorzio; pertanto la compensazione o fatti estintivi possono essere valutati nel procedimento di opposizione all'esecuzione ove ricorrano i presupposti. Terzo motivo inammissibile per difetto di specificità e per omessa puntuale esposizione della questione; la Corte ha inoltre richiamato che chi pretende la restituzione di spese familiari deve provarla. Quarto motivo inammissibile per difetto di specificità; inoltre la Corte ha ricordato che, con riguardo all'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, non è in assoluto impedita la compensazione con un controcredito certo e di pronta liquidazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio di legittimità (Euro 1.500,00 compensi e Euro 200,00 esborsi) e al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Principio generale della compensazione tra crediti reciproci; richiamato come base normativa per valutare l'opponibilità del controcredito
Disciplina dei presupposti della compensazione; utilità combinata con art. 1243 per la liquidità e certezza del credito opposto
Regola che consente la compensazione giudiziale quando il controcredito è certo, liquido ed esigibile; la Corte ha confermato che, se il controcredito non è contestato nell'an ma solo si pretende che sia estinto, l'onere probatorio grava su chi afferma l'estinzione
Norma sull'opposizione all'esecuzione; discussa la possibilità di dedurre fatti estintivi o compensativi nell'opposizione quando l'atto esecutivo deriva da sentenza di merito e in relazione alle preclusioni del giudizio in cui si è formato il titolo
Regola le spese sostenute per i bisogni della famiglia e la ripartizione; la Corte ricorda che la pattuizione di restituzione va rigorosamente provata da chi la invoca
Norma relativa al credito alimentare; la Corte ha chiarito che non sempre opera un divieto assoluto di compensazione con l'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione, salvo i casi di "credito alimentare" protetto
Richiamato in relazione ai limiti della compensazione (cause di esclusione) e alla natura dei crediti impugnati
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la violazione di legge) invocata dalla ricorrente
Regola la struttura e il contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato più motivi inammissibili per violazione di questo articolo (mancata indicazione delle difese svolte e dei punti decisivi nei gradi di merito)
art. 13, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 (comma 1-quater e 1-bis)
Normativa sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento eventualmente dovuto dalla ricorrente in base alle norme richiamate
Giurisprudenza: Cass. Sez. U, Sent. n. 23225/2016
Richiamata per il principio secondo cui la compensazione non è ammessa se l'esistenza del controcredito è seriamente e non pretestuosamente contestata nell'an; tuttavia qui la contestazione era circa l'estinzione e non sull'an
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, Sent. n. 9686/2020
Richiamata per il principio che l'assegno di mantenimento derivante da separazione non è in assoluto insuscettibile di compensazione con un controcredito certo e di pronta liquidazione
Giurisprudenza: Cass. Sez. 3, Sent. n. 17689/2019
Richiamata in tema di peculiarità del giudicato nelle statuizioni economiche di separazione/divorzio e limiti alla deducibilità di sopravvenienze
Massime di principio
- Per opporre la compensazione a un credito esecutivo occorre che il controcredito sia certo, liquido ed esigibile; se si afferma che il controcredito è stato estinto per pagamento, l'onere di fornire la prova spetta a chi sostiene l'estinzione
- Se il controcredito viene contestato nell'an (ossia sulla sua esistenza) in modo non pretestuoso la compensazione giudiziale è esclusa; contestazioni di estinzione sono invece valutate con l'onere probatorio a carico di chi le allega
- Nelle opposizioni a esecuzioni promosse su titoli di formazione giudiziale occorre attenzione alle preclusioni sorte nel giudizio originario; tuttavia le peculiarità delle statuizioni economiche di separazione/divorzio possono ammettere valutazioni diverse e non sempre impediscono la deduzione di fatti sopravvenuti
- Le doglianze in cassazione devono rispettare i requisiti di specificità e di esposizione richiesti dall'art. 366 c.p.c.; omissioni nella descrizione delle difese svolte nei gradi di merito determinano spesso l'inammissibilità dei motivi
- L'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione non è automaticamente immune da compensazione: un controcredito certo e di pronta liquidazione può esservi opposto, salvo le tutele previste per i crediti alimentari in casi specifici
- In caso di controversie su rimborsi o spese familiari, chi pretende la restituzione deve fornire prova rigorosa degli esborsi, della causa debendi e del beneficiario
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