Cassazione Civile, Ordinanza n. 34819/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da opere ritenute abusive, eseguite nell'appartamento dei convenuti e incidenti su una canna fumaria di proprietà dell'attore. Il Tribunale aveva ordinato la rimozione delle opere e il ripristino, rigettando però la domanda risarcitoria e la riconvenzionale di usucapione del manufatto; aveva inoltre disposto il manleva nei confronti della dante causa dei convenuti. In appello i convenuti avevano sostenuto che la Corte territoriale avesse errato nel dichiarare inammissibile il motivo fondato sull'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., perché tale titolo di acquisto era stato già allegato in primo grado, quantomeno con la comparsa di risposta e poi ribadito in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale. Con il secondo motivo, poi assorbito, denunciavano l'omessa motivazione sul capo della sentenza di appello che aveva respinto la censura relativa all'indeterminatezza del dispositivo di primo grado sulle concrete modalità della riduzione in pristino.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che l'usucapione abbreviata può essere dedotta anche per la prima volta in appello quando si tratti di diritti autodeterminati, poiché la specificazione del modo di acquisto del diritto reale non muta la domanda ma ne precisa la causa petendi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la domanda tenendo conto del principio di diritto indicato e della tempestiva allegazione del titolo di acquisto trascritto. Il secondo motivo è rimasto assorbito; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'usucapione abbreviata può essere dedotta anche in appello; la relativa specificazione non comporta mutamento della domanda quando si controverte di diritti autodeterminati
richiamato nel motivo come parametro violato, ma non oggetto di autonoma affermazione decisoria
richiamato nel motivo come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo
richiamato nel motivo
richiamato nel motivo
richiamato nel motivo in relazione alla tempestività delle difese
richiamato solo nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di attuazione del comando di ripristino
Massime di principio
- Nei diritti autodeterminati, la specificazione del titolo di acquisto del diritto reale dedotto in giudizio integra una precisazione della causa petendi e non una nuova domanda.
- L'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può essere dedotta anche per la prima volta in appello, purché il relativo titolo di acquisto risulti già allegato nei fatti rilevanti della controversia.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e consente la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori che investono capi logicamente subordinati o dipendenti restano assorbiti.
- Il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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