Cassazione Civile, Ordinanza n. 16485/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente bancario)
La controversia
Un cliente bancario aveva promosso azione contro l'istituto di credito chiedendo di accertare l'illegittimità della permanenza della segnalazione del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, segnalazione riferita a un preteso credito a sofferenza che egli assumeva non più esistente o comunque non più segnalabile dopo una transazione intervenuta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Sosteneva di avere pagato quanto concordato a saldo e stralcio e che la banca, pur avendo riconosciuto l'estinzione del credito, avesse mantenuto o confermato la segnalazione, con conseguente pregiudizio per l'accesso al credito e danni ulteriori. In cassazione ha dedotto, in sintesi: violazione dell'art. 2697 c.c. e delle istruzioni della Banca d'Italia/CICR per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la segnalazione senza prova dello stato di insolvenza; omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di presupposti per la segnalazione; analoghe censure sul successivo passaggio a perdita del credito; violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per il rigetto delle prove testimoniali e della c.t.u. richieste per dimostrare danno e impossibilità di accedere al credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della banca di improcedibilità e di difetto di autosufficienza, ma ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello si fosse limitata a richiamare astrattamente la disciplina della Centrale dei Rischi e la giurisprudenza di legittimità senza verificare in concreto se, al momento della segnalazione, ricorressero i presupposti fattuali dello stato di sofferenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per il regolamento delle spese. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi, relativi al passaggio a perdita e alle richieste istruttorie sul danno.
Norme richiamate
L'onere di allegare e provare i presupposti della segnalazione contestata non può essere invertito; il giudice di merito deve verificare in concreto la sussistenza dei fatti che legittimano l'iscrizione a sofferenza.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
L'autosufficienza del ricorso non richiede la trascrizione integrale di atti e documenti, se questi sono puntualmente richiamati e la loro presenza negli atti di merito è specificamente indicata.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
L'improcedibilità per mancata produzione dei documenti è configurabile solo quando gli atti/documenti mancanti siano indispensabili per la decisione; non lo è se la decisione può essere presa sulla base della sentenza impugnata e del contenuto altrimenti desumibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve essere concreta e controllabile: non basta il richiamo astratto alla disciplina di settore o alla giurisprudenza, ma occorre la verifica della pertinenza delle norme ai fatti accertati.
artt. 61, 115, 244, 245 e 191 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare il rigetto delle istanze istruttorie e delle prove richieste a dimostrazione del danno e della mancata possibilità di accesso al credito.
Massime di principio
- La segnalazione alla Centrale dei Rischi come credito a sofferenza richiede una valutazione concreta della complessiva situazione finanziaria del debitore; non è sufficiente il mero ritardo nel pagamento o il semplice inadempimento volontario.
- Lo stato di sofferenza non coincide con l'insolvenza rilevante ai fini fallimentari né con la definitiva irrecuperabilità del credito, ma presuppone una grave e non transitoria difficoltà economica apprezzata dall'intermediario sulla base di elementi fattuali.
- Il giudice di merito che confermi la legittimità della segnalazione deve accertare in fatto i presupposti della sofferenza alla data della segnalazione; una motivazione meramente astratta o riproduttiva della normativa di settore non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di improcedibilità per mancata produzione documentale non può essere accolta se la decisione è possibile sulla base della sentenza impugnata o se il contenuto essenziale dei documenti è comunque desumibile dagli atti richiamati.
- L'intimato che voglia riproporre in cassazione una questione già decisa, anche implicitamente, in senso sfavorevole deve proporre ricorso incidentale, non potendo limitarsi a reiterarla nel controricorso.
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