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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19222/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando, con un primo motivo, profili non ulteriormente specificati nel testo, rispetto ai quali il difensore ha successivamente rinunciato. Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter c.p., censurando in particolare l'attendibilità delle fonti di prova e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e del ragionamento decisorio, operazione preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che sul primo motivo vi era stata espressa rinuncia del difensore e che il secondo motivo non era consentito perché chiedeva una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa lettura della motivazione, attività estranee al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice alla base del giudizio di responsabilità oggetto del ricorso; la sentenza non ne specifica il contenuto, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità, anche se nel testo non è espressamente riportato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella operata dai giudici di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi in un confronto con modelli argomentativi alternativi estranei alla sentenza impugnata, essendo preclusa una nuova lettura del materiale probatorio.
  • La rinuncia espressa a uno dei motivi di ricorso ne determina il venir meno, mentre il residuo motivo va scrutinato nei limiti del sindacato di legittimità; se esso mira a contestare meramente l'attendibilità delle prove e la ricostruzione fattuale, il ricorso è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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