Cassazione Penale, Sentenza n. 3295/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione dopo essere stata assolta per non aver commesso il fatto dall'accusa ex art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n. 309. Contestava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riparazione sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente ravvisato una colpa grave in relazione all'installazione di un impianto di videosorveglianza e di un segnalatore acustico presso l'abitazione, strumenti che la ricorrente riteneva usati legittimamente per la sicurezza domestica. La ricorrente censurava la valorizzazione di tali strumenti come indizi di partecipazione allo spaccio, sostenendo che si fosse confuso un indizio relativo al reato con un comportamento idoneo a integrare colpa grave ai fini della riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valutato nel loro complesso gli elementi probatori (servizi di osservazione, via-vai di tossicodipendenti nei pressi dello stabile, riconoscimento fotografico di Balzo come cedente, rinvenimento in abitazione di un cicalino collegato al segnalatore della sentinella e ingenti quantità di stupefacenti nell'androne) e che tali elementi giustificassero la conclusione di macroscopica negligenza idonea a creare l'apparenza di partecipazione allo spaccio. La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità alla verifica della coerenza logico-argomentativa, senza poter rivedere autonomamente la valutazione dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che disciplina le fattispecie di cui alla normativa sugli stupefacenti; richiamata in quanto costituisce il titolo di accusa per il quale era stata svolta l'indagine e successiva assoluzione della ricorrente
Codice di procedura penale, art. 314
Richiamato come riferimento normativo in relazione alla nozione di colpa grave rilevante ai fini della riparazione per ingiusta detenzione: la giurisprudenza valuta se la condotta dell'interessato abbia concretamente creato, per macroscopica negligenza o imprudenza, la situazione che ha determinato l'intervento dell'autorità giudiziaria
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Stabilisce i limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito: la Corte di legittimità verifica la coerenza logico-argomentativa e la tenuta strutturale della motivazione, senza potersi sostituire al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: verifica soltanto la coerenza logico-argomentativa della motivazione del giudice di merito e la plausibilità degli apprezzamenti, non potendo sostituirsi alla valutazione probatoria
- Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione è necessario dimostrare che la detenzione non sia derivata da una situazione prevedibile e causata da propria grave negligenza; condotte che creano l'apparenza di partecipazione a reati possono escludere la riparazione
- La presenza di strumenti di sorveglianza o di avvisatori acustici può, se inserita in un contesto probatorio coerente (via-vai di acquirenti, riconoscimenti, rinvenimenti collegati), costituire elemento indiziario rilevante ai fini della valutazione di colpa grave
- La titolarità o la maggiore anzianità anagrafica del proprietario dell'immobile non esclude automaticamente la responsabilità o la rilevanza di comportamenti del convivente: va valutata la concreta disponibilità e l'uso degli strumenti e il contesto fattuale
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante contestualizzare e documentare l'uso legittimo degli strumenti di sicurezza e fornire elementi che smentiscano qualunque collegamento causale tra il proprio comportamento e l'intervento delle forze dell'ordine
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