Cassazione Penale, Ordinanza n. 29091/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un capo di imputazione per detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, in materia di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non rientra tra essi. Quanto alla mancata declaratoria immediata di proscioglimento, è stato richiamato il principio per cui una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi di possibile applicazione di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una verifica implicita dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione il vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena e ha escluso che, nel caso concreto, fosse prospettata una doglianza riconducibile ai motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto del ricorso
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
regola la declaratoria immediata di cause di non punibilità; la Corte ribadisce che la motivazione specifica è necessaria solo se emergono concreti elementi per il proscioglimento
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
norma introduttiva dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per la disciplina successiva della richiesta di patteggiamento e della relativa impugnativa
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento
disciplina del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti
limita i motivi di impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi, come il vizio di motivazione, sono inammissibili.
- Nel patteggiamento, la censura relativa al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è scrutinabile solo se il ricorrente indichi elementi concreti, emergenti dagli atti o dalle deduzioni, idonei a imporre una specifica motivazione sul punto.
- In assenza di concreti elementi per il proscioglimento immediato, è sufficiente che il giudice dia conto, anche implicitamente, dell'avvenuta verifica dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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