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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29091/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Taranto ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a un capo di imputazione per detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, in materia di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non rientra tra essi. Quanto alla mancata declaratoria immediata di proscioglimento, è stato richiamato il principio per cui una motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi di possibile applicazione di una causa di non punibilità; altrimenti è sufficiente anche una verifica implicita dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha ritenuto non deducibile in cassazione il vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione della pena e ha escluso che, nel caso concreto, fosse prospettata una doglianza riconducibile ai motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi, come il vizio di motivazione, sono inammissibili.
  • Nel patteggiamento, la censura relativa al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è scrutinabile solo se il ricorrente indichi elementi concreti, emergenti dagli atti o dalle deduzioni, idonei a imporre una specifica motivazione sul punto.
  • In assenza di concreti elementi per il proscioglimento immediato, è sufficiente che il giudice dia conto, anche implicitamente, dell'avvenuta verifica dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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