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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19564/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di due sentenze esecutive, ha chiesto in sede esecutiva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., sostenendo che i fatti giudicati nei due procedimenti sarebbero stati espressione di un medesimo disegno criminoso. In particolare ha valorizzato il dato che l'arma sequestrata il 13 giugno 2020 sarebbe la stessa utilizzata nel sequestro di persona del 13 febbraio precedente. Il G.i.p. ha però ritenuto tale collegamento troppo labile, evidenziando la diversa scansione temporale dei fatti, le differenti modalità esecutive, l'assenza di un sufficiente nesso tra le condotte e la circostanza che nella sentenza relativa al sequestro era stata esclusa l'aggravante mafiosa. Il ricorso censurava la violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e il vizio o apparenza di motivazione, lamentando la mancata considerazione degli indici dell'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano di fatto e manifestamente infondate e, comunque, riproponevano censure già esaminate e disattese con argomenti logici e giuridici corretti dal giudice dell'esecuzione. Ha quindi confermato il diniego della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze esecutive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    La continuazione in sede esecutiva richiede un effettivo collegamento tra i fatti tale da consentire di ritenere l'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente un nesso solo labile o una mera contiguità fattuale tra episodi diversi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del merito, quando il provvedimento impugnato abbia già esaminato la questione con motivazione non illogica e giuridicamente corretta.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l'identità del disegno criminoso non può essere desunta da un unico elemento isolato, come l'uso della stessa arma, se tale dato non è corroborato da ulteriori indici univoci e significativi.
  • La distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive e il diverso contesto criminoso possono escludere la configurabilità del medesimo disegno criminoso.
  • La mera comunanza dell'area geografica di commissione dei fatti non è, da sola, sufficiente a fondare la continuazione.
  • Il ricorso in Cassazione è inammissibile quando le doglianze siano manifestamente infondate e riproduttive di questioni già adeguatamente disattese dal giudice a quo.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiEsecuzione penaleProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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