Sentenza n. 14879/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’Ordinanza dirigenziale di demolizione n° 97 del 17 luglio 2025 - Registro Settoriale N° 12, emessa dal Dirigente del Comune di Genzano di Roma (RM), Dott. Gianluca Barbato e notificata ai ricorrenti il 7 agosto 2025, avente ad oggetto la demolizione, disposta ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 15/2018, per opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo su area sita in Genzano di Roma (RM), via Valle Verta n. 3, distinta in Catasto al foglio n. 13, mapp.le 618, nonché per l’annullamento di ogni atto amministrativo presupposto e consequenziale, o comunque connesso all’atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale di demolizione relativa a opere edilizie realizzate senza titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo tre motivi. Con il primo hanno sostenuto che le opere fossero anteriori al 1967, contestando la motivazione dell’ordinanza, i presupposti di fatto e di diritto e l’istruttoria. Con il secondo hanno affermato che due muretti e un cancello in ferro, di modeste dimensioni, non richiedessero il permesso di costruire, ma soltanto una segnalazione certificata, chiedendo quindi l’annullamento parziale dell’ordine di demolizione. Con il terzo hanno dedotto la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione dell’art. 21-octies della medesima legge.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché spettava ai ricorrenti dimostrare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo; essi non hanno fornito alcun principio di prova dell’anteriorità al 1967 né contestato il verbale di sopralluogo, che indicava una realizzazione tra il 2017 e il 2019. Inoltre, l’istanza di concessione in sanatoria presentata dai ricorrenti e dichiarata irricevibile in corso di causa confermava la demolizione e ricostruzione dell’immobile, rendendo necessario il titolo edilizio, in particolare il permesso di costruire, anche in presenza di un manufatto originario anteriore al 1967, quando l’intervento costituisca ampliamento e non mero ripristino dopo un crollo. Il secondo motivo è stato respinto perché, in presenza di una pluralità di abusi, le opere non possono essere valutate atomisticamente secondo i diversi regimi edilizi applicabili ai singoli elementi: occorre un apprezzamento globale dell’intervento, soprattutto quando l’immobile ricada in area vincolata paesaggisticamente, per verificarne l’impatto complessivo sull’assetto del territorio. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990: i ricorrenti non hanno dimostrato che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto apportare elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2018
Costituisce la base normativa regionale dell’ordinanza di demolizione impugnata.
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’asserita erroneità della motivazione dell’ordinanza; il motivo è stato respinto per difetto di prova dell’anteriorità delle opere e per la mancata contestazione degli accertamenti amministrativi.
Prevedono la comunicazione di avvio e le relative informazioni procedimentali; la loro omissione non ha condotto all’annullamento dell’ordinanza nel caso concreto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento [...] non inficia la legittimità del provvedimento finale [...] laddove l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato.
L’omessa comunicazione di avvio non determina l’illegittimità del provvedimento quando il privato non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto fornire elementi idonei a modificare l’esito del procedimento.
artt. 22, 23 e 31 d.P.R. 380/2001
Sono stati richiamati dai ricorrenti per sostenere che alcune opere richiedessero soltanto una segnalazione certificata; il TAR ha escluso la possibilità di una valutazione separata dei singoli manufatti nel quadro della pluralità degli abusi.
Massime di principio
- Chi contesta un’ordinanza di demolizione allegando l’anteriorità dell’opera deve fornire una prova concreta della data di realizzazione e della consistenza originaria del manufatto; in mancanza di tale prova, prevalgono gli accertamenti dell’amministrazione non specificamente contestati.
- La preesistenza di un manufatto anteriore al 1967 non esclude la necessità del permesso di costruire quando l’intervento successivo comporti demolizione e ricostruzione o ampliamento, anziché un mero ripristino conseguente a crollo.
- In presenza di una pluralità di opere abusive, la loro qualificazione edilizia non può essere compiuta mediante una valutazione atomistica dei singoli elementi, ma deve considerare unitariamente l’intervento e il suo impatto complessivo sull’assetto del territorio, in particolare quando l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’ordinanza di demolizione se il privato non dimostra che, mediante la partecipazione procedimentale, avrebbe potuto fornire elementi di fatto o di giudizio idonei a determinare un diverso contenuto del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →