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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30339/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia origina da una vicenda relativa ai benefici contributivi per esposizione ad amianto. Un lavoratore, poi pensionato, aveva ottenuto in un separato giudizio il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione; l'ente previdenziale aveva quindi proceduto alla ricostituzione della pensione, ma con decorrenza non coincidente con quella richiesta dall'interessato. Nel presente giudizio il pensionato aveva chiesto la riliquidazione dei ratei pensionistici, sostenendo che la prescrizione decennale dovesse decorrere dalla domanda amministrativa presentata all'ente. La Corte d'appello, accogliendo l'appello dell'ente, aveva invece rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto e individuando il dies a quo nel pensionamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato su un'eccezione di prescrizione non sollevata dall'ente; violazione dell'art. 324 c.p.c. per asserita incidenza di giudicato; violazione dell'art. 2937 n. 3 c.c. per rinuncia dell'ente all'eccezione; motivazione omessa o apparente quanto alla decorrenza della prescrizione; violazione dell'art. 2934 c.c.; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per carenza di prova sulla consapevolezza dell'esposizione; violazione dell'art. 2935 c.c. per errata individuazione del momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudice d'appello aveva pronunciato su un'eccezione di prescrizione non proposta dall'ente previdenziale e comunque estranea al thema decidendum, poiché il giudizio riguardava soltanto la riliquidazione dei ratei di pensione e non il riconoscimento del beneficio contributivo, già definito in separato giudizio con sentenza passata in giudicato. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare d'ufficio su una eccezione non sollevata dalla parte e deve restare entro i limiti del thema decidendum

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per il giudicato, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 2937 c.c.

    invocato per asserita rinuncia alla prescrizione, ma la Corte non vi si è pronunciata nel merito perché il motivo è stato assorbito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale dedotto, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale dedotto, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 2934 c.c.

    invocato per censurare la declaratoria di prescrizione, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 2727 c.c.

    invocato per contestare la prova presuntiva del dies a quo, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare la prova presuntiva del dies a quo, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 2935 c.c.

    invocato per sostenere che la prescrizione decorra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 13, legge n. 257 del 1992

    norma sostanziale che disciplina la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, richiamata quale base del diritto azionato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare il vizio di motivazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito degli atti necessari al sindacato di cassazione sull'error in procedendo

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello e in cassazione il giudice non può fondare la decisione su un'eccezione in senso stretto non proposta dalla parte interessata, perché ciò viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Quando la controversia riguarda solo la riliquidazione di prestazioni pensionistiche, il giudice non può riesaminare o estendere il thema decidendum a un distinto accertamento già definito con giudicato in separato giudizio.
  • L'error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali per verificare se il giudice di merito abbia pronunciato oltre i limiti delle domande ed eccezioni effettivamente introdotte.
  • L'accoglimento di un motivo che investe un vizio processuale assorbente comporta l'assorbimento delle ulteriori censure che presuppongono il riesame del merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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