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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione in patente italiana della patente di guida libanese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di conversione della patente libanese. Dopo un precedente giudizio sul silenzio dell’amministrazione, definito con accoglimento e ordine di rideterminazione, la Motorizzazione civile di Cagliari aveva adottato un nuovo diniego, ritenendo che il modello della patente presentata non coincidesse con il fac-simile allegato all’Accordo bilaterale Italia-Libano del 6 dicembre 2000, in vigore dal 9 giugno 2001. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 6 e 9 dell’Accordo, sostenendo che il fac-simile non potesse essere considerato un requisito assoluto di validità e che il modello della patente potesse essersi evoluto nel tempo. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e sviamento, lamentando che l’amministrazione non avesse verificato, tramite il canale previsto dall’art. 9 dell’Accordo, l’autenticità della patente e la sua eventuale riconducibilità a un nuovo modello ufficiale libanese. Sono state prospettate anche la prevalenza dell’Accordo internazionale sulle fonti interne e sulle circolari, la violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, nonché la violazione del principio di parità di trattamento per il fatto che ad altri cittadini libanesi sarebbero state convertite patenti non conformi al modello allegato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che, ai sensi dell’art. 136 del Codice della strada, la regola generale è la non convertibilità delle patenti rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo; la conversione è possibile soltanto se prevista da specifiche intese bilaterali, in condizioni di reciprocità. Ne consegue che possono essere convertiti soltanto i modelli di patente contemplati dall’accordo applicabile. Il Collegio ha accertato, sulla base della documentazione acquisita anche in via istruttoria, la non coincidenza tra la patente del ricorrente e il modello allegato all’Accordo Italia-Libano. L’allegato costituisce parte integrante dell’accordo e non può essere modificato unilateralmente da una sola delle parti contraenti. Pertanto, la Motorizzazione non si è basata sulla circolare interna, ma ha applicato il vincolo derivante dall’accordo internazionale e dal relativo allegato; erano quindi inconferenti le censure sul rapporto tra accordo e circolare. L’attività amministrativa è stata ritenuta vincolata e il diniego necessario, anche perché l’esclusione dei modelli non contemplati dall’accordo è collegata alla tutela della sicurezza della circolazione e ai diversi standard di capacità tecnica. L’art. 9 dell’Accordo, relativo alle verifiche sull’autenticità della patente, non era pertinente, poiché il diniego non dipendeva da un dubbio sull’autenticità, ma dalla difformità del modello rispetto a quello convenzionalmente previsto. È stata ritenuta irrilevante anche la dichiarazione dell’Ambasciata libanese, priva di sottoscrizione e comunque non idonea a modificare l’accordo. Se il modello pattuito è divenuto obsoleto, spetta agli organi competenti promuovere la modifica dell’accordo, non alla Motorizzazione disapplicarne unilateralmente le previsioni. Infine, l’eventuale conversione illegittima di patenti appartenenti ad altri cittadini non fonda una pretesa alla reiterazione dell’illegittimità, ma può eventualmente richiedere l’esercizio dell’autotutela. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 per spese e onorari in favore del Ministero; nulla è stato disposto per l’Ufficio della Motorizzazione civile, non costituito.

Norme richiamate

  • art. 136 d.lgs. 285/1992

    Fermo restando quanto previsto da Accordi internazionali, il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità.

    La conversione delle patenti rilasciate da Stati non UE o SEE costituisce eccezione alla regola generale di non convertibilità ed è possibile soltanto nei limiti e alle condizioni previste da specifiche intese bilaterali o da altri accordi internazionali.

  • Accordo bilaterale Italia-Libano del 6 dicembre 2000

    L’accordo, in vigore dal 9 giugno 2001, consente la conversione delle patenti libanesi nei limiti dei modelli contemplati dall’accordo e dai relativi allegati.

  • art. 1 Accordo bilaterale Italia-Libano del 6 dicembre 2000

    La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma la decisione non ne espone uno specifico contenuto interpretativo autonomo.

  • art. 6 Accordo bilaterale Italia-Libano del 6 dicembre 2000

    La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma la decisione non ne espone uno specifico contenuto interpretativo autonomo.

  • art. 9 Accordo bilaterale Italia-Libano del 6 dicembre 2000

    La norma consente verifiche sull’autenticità della patente quando l’amministrazione abbia dubbi in sede di conversione; non si applica quando il diniego dipende dalla non conformità del modello al fac-simile allegato all’accordo.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione ai principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, ma la censura è stata ritenuta infondata alla luce del carattere vincolato dell’attività amministrativa.

  • art. 3 Cost.

    Il richiamo al principio di parità di trattamento non consente di ottenere la reiterazione di precedenti conversioni eventualmente illegittime.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato in un precedente segmento del giudizio per ottenere l’accesso ai provvedimenti di conversione e di diniego relativi a patenti libanesi; tale profilo non costituisce tuttavia l’oggetto principale della decisione.

Massime di principio

  • Quando la conversione di una patente rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo è subordinata a un accordo internazionale bilaterale, la conversione è ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni espressamente stabiliti dall’accordo.
  • Il modello di patente riprodotto in un allegato che costituisce parte integrante di un accordo internazionale vincola l’amministrazione nazionale; essa non può unilateralmente estendere la conversione a modelli diversi né modificare o disapplicare l’allegato in ragione dell’evoluzione tecnica dei documenti stranieri.
  • Il potere di verifica dell’autenticità del documento previsto da un accordo internazionale non impone all’amministrazione di procedere alla conversione quando il diniego dipenda dalla non conformità del modello della patente a quello previsto dall’accordo.
  • L’eventuale superamento o obsolescenza del modello di patente previsto da un accordo internazionale deve essere affrontato mediante l’attivazione degli organi competenti per la modifica dell’accordo, non attraverso una disapplicazione unilaterale da parte dell’amministrazione applicatrice.
  • La circostanza che l’amministrazione abbia eventualmente adottato in altri casi provvedimenti illegittimi non attribuisce al privato il diritto alla reiterazione dell’illegittimità; può invece imporre all’amministrazione di valutare l’eventuale esercizio dell’autotutela.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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