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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società già posta in liquidazione e dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di un creditore ha proposto reclamo contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento. La società sosteneva che non fosse superata la soglia di debiti scaduti rilevante ai sensi dell'art. 15, comma 9, l. fall., deducendo che una parte dei crediti portati da cambiali protestate fosse ormai prescritta e che altra parte fosse stata estinta per pagamento. In cassazione ha articolato nove motivi, denunciando: omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e pagamento; motivazione apparente o contraddittoria; travisamento delle prove e omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla soglia di fallibilità e sulla prova cartolare; erronea affermazione che l'eccezione di pagamento dovesse essere proposta solo in sede di opposizione allo stato passivo; erronea utilizzazione delle cambiali prescritte come promesse di pagamento ex art. 1988 c.c.; e, in definitiva, illegittima conferma del superamento della soglia di indebitamento rilevante per la dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, attraverso nuovi elementi di prova o prove costituite e costituende dedotte per la prima volta in sede di reclamo, a rimettere in discussione l'accertamento del superamento della soglia dei debiti scaduti compiuto nella fase prefallimentare. Richiamando il principio secondo cui sono irrilevanti, in sede di reclamo, i fatti anteriori alla decisione del tribunale ma solo successivamente fatti valere per contestare per la prima volta l'accertamento della soglia, la Corte ha affermato che tali censure erano prive di interesse e quindi inammissibili. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15, nono comma, l. fall.

    La soglia dei debiti scaduti rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento va accertata nella fase prefallimentare; non può essere rimessa in discussione in reclamo sulla base di nuovi elementi probatori relativi a fatti anteriori alla decisione del tribunale.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto che la prescrizione dell'azione cambiaria non incidesse sull'obbligazione sottostante e che il titolo potesse valere come promessa di pagamento; tale profilo non è stato però esaminato nel merito dalla Cassazione, perché assorbito dall'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per omessa pronuncia sulle eccezioni di prescrizione e pagamento; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a contestare nuovamente accertamenti di fatto già cristallizzati.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato in relazione alla denunciata motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha però dichiarato inammissibili i motivi perché volti a sollecitare un riesame del merito sulla soglia di fallibilità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asserita motivazione apparente; il rilievo è stato assorbito dal giudizio di inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per preteso travisamento delle prove; la Corte ha escluso che in sede di reclamo potessero essere introdotte nuove prove per contestare l'accertamento prefallimentare.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché finalizzata a un nuovo accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali; le doglianze sono state dichiarate inammissibili nel loro complesso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per violazione di legge; le censure sono state considerate inammissibili perché volte a ottenere una rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle doglianze, poiché miravano a introdurre nuova prova su fatti già anteriori.

  • art. 18 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'eccezione di pagamento potesse essere esaminata nel reclamo; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 19 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime dell'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 45 r.d. n. 1669/1933

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di titoli cambiari; la questione è rimasta assorbita.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la prova presuntiva del pagamento; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile la rivalutazione probatoria in sede di reclamo.

  • art. 94 r.d. n. 1669/1933

    Richiamato per contestare l'uso delle cambiali prescritte come prova del credito o promessa di pagamento; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non è consentito introdurre, per la prima volta, nuovi elementi di prova relativi a fatti anteriori alla decisione del tribunale per contestare il superamento della soglia di fallibilità accertata nella fase prefallimentare.
  • L'accertamento del superamento della soglia dei debiti scaduti compiuto dal tribunale, sulla base dell'istruttoria prefallimentare, non può essere rimesso in discussione in cassazione attraverso censure che mirino sostanzialmente a un nuovo esame del merito e delle prove.
  • Le doglianze formalmente veicolate come violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando, nella sostanza, richiedono una rivalutazione del materiale istruttorio già acquisito o l'acquisizione di nuova prova.
  • La contestazione dell'insussistenza della soglia di indebitamento rilevante deve essere coltivata nel perimetro processuale corretto della fase prefallimentare; non è sufficiente dedurre in sede di reclamo fatti estintivi o prescrittivi anteriori se essi non sono stati utilmente introdotti nel giudizio di primo grado.
  • In sede di legittimità, la verifica sulla soglia di fallibilità resta vincolata al principio di specificità e di interesse del ricorso: sono inammissibili le censure che, pur formalmente articolate su più norme, perseguono in realtà un riesame fattuale precluso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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