Cassazione Penale, Ordinanza n. 23437/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto istanza ex art. 671 c.p.p. per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti-reato già giudicati con diverse sentenze definitive, sostenendo che si trattasse di condotte omogenee e che il proprio stato di tossicodipendenza fosse indice dell'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta rilevando: la distanza temporale di circa due anni tra gli episodi; l'assenza di elementi specifici e concreti dai quali desumere un programma criminoso unitario; l'insufficienza del mero stato di tossicodipendenza, anche alla luce di una relazione SERD successiva ai fatti. Con il ricorso per cassazione si denunciavano violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione, ma le censure si risolvevano, secondo la Corte, in doglianze di merito volte a ottenere una diversa lettura dei fatti e della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero consentite in sede di legittimità perché mirate a sollecitare una rivalutazione del materiale fattuale e delle circostanze già esaminate dal giudice dell'esecuzione. Ha inoltre giudicato la motivazione del provvedimento impugnato logica e immune da vizi, poiché correttamente ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso in presenza della sola omogeneità dei reati, della distanza cronologica tra le condotte e dell'assenza di elementi concreti ulteriori. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis, ma richiede comunque la prova del medesimo disegno criminoso; non consente di sostituire a tale requisito una generica abitualità a delinquere o lo stile di vita del soggetto.
il medesimo disegno criminoso esige che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non basta la mera analogia dei reati o la comune finalità di procacciarsi denaro.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche nella fase esecutiva, presuppone la prova di un programma criminoso unitario e preventivamente ideato; non è sufficiente la mera serialità o omogeneità delle condotte.
- La distanza temporale tra i reati è un indice rilevante contro l'unicità del disegno criminoso quando le condotte risultino frutto di autonome determinazioni successive.
- Lo stato di tossicodipendenza non crea alcuna presunzione, nemmeno nel procedimento ex art. 671 c.p.p., circa l'esistenza della continuazione per i reati finalizzati all'approvvigionamento di droga o di denaro per acquistarla.
- Un generico proposito di reperire denaro illecitamente è troppo vago per integrare il medesimo disegno criminoso, che deve invece investire reati già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura degli elementi probatori, quando la motivazione del giudice di merito sia logica e completa.
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