Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03458/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto difetto di motivazione in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sostenendo che la pena avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale, valorizzando la pretesa occasionalità della condotta, le modalità del fatto e il comportamento processuale. La vicenda concreta, per quanto emerge dal provvedimento, riguarda la detenzione di sostanza stupefacente in quantità pari a 25.826 dosi medie singole, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata e irrogazione della pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero il solo trattamento sanzionatorio, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o arbitrarietà, qui neppure adeguatamente prospettate. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva richiamato in modo sufficiente gli elementi di cui all'art. 133 c.p., valorizzando l'elevatissima gravità del fatto e l'elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti e dal contesto delinquenziale, con una pena comunque collocata ben al di sotto della media edittale. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    indica il titolo di reato per il quale è stata confermata la condanna, in materia di stupefacenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    è la norma invocata dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla pena.

  • art. 133 c.p.

    costituisce il parametro per la determinazione giudiziale della pena, richiamato dalla Corte territoriale e ritenuto adeguatamente applicato.

  • art. 132 c.p.

    insieme all'art. 133 c.p. individua i criteri discrezionali di commisurazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o arbitraria, non essendo sufficiente una diversa valutazione degli elementi di fatto prospettata dal ricorrente.
  • Quando il giudice di merito richiami espressamente i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e la pena irrogata sia collocata in misura contenuta rispetto alla cornice edittale, la motivazione sulla quantificazione sanzionatoria può ritenersi sufficiente anche se non analitica.
  • Doglianze generiche sulla pretesa occasionalità del fatto, sulle modalità della condotta o sul comportamento processuale non sono idonee, da sole, a superare la valutazione di adeguatezza della pena compiuta dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.