Cassazione Penale, Sentenza n. 28118/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente lamentava un "errore percettivo" della Corte di Cassazione che, a pagina 211 della motivazione, aveva affermato che il quarto motivo del difensore (riguardante il trattamento sanzionatorio favorevole anteriore alla legge n.69/2015) non era stato dedotto in appello come richiesto dall'art. 609 c.p.p.. In realtà, sostiene il ricorrente, il motivo relativo al trattamento sanzionatorio (sostanzialmente che la condotta rilevante era limitata agli anni 2013-2014 e quindi doveva applicarsi la disciplina previgente alla L. 27/5/2015 n.69) era stato effettivamente sollevato nell'appello e riproposto in cassazione; l'omessa valutazione di tale doglianza incideva direttamente sulla determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistere un errore di percezione della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in quanto la presenza del quarto motivo era immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti. Perciò la sentenza della Cassazione n. 24950/2023 è stata revocata limitatamente alla decisione concernente quel quarto motivo e la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 9/6/2021 è stata annullata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al Tipaldi in relazione al reato di cui al capo 1). La Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto. Le altre statuizioni rimangono impregiudicate.
Norme richiamate
Consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro le decisioni della Corte di Cassazione. La Corte ricorda che l'errore di fatto è un errore percettivo immediatamente rilevabile dagli atti (svista o equivoco) e non comprende gli errati apprezzamenti giuridici o valutazioni complesse.
Norma che disciplina l'associazione mafiosa; nella fattispecie rileva ai fini della determinazione della pena e delle aggravanti contestate (quarto e sesto comma) e della rilevanza dell'eventuale applicazione della disciplina peggiorativa introdotta dalla L. n.69/2015.
Richiamato nella motivazione originaria della Cassazione come norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte nel provvedimento oggetto del ricorso straordinario ha rilevato che la Cassazione ha confuso la presunta inammissibilità ai sensi dell'art. 609 con altre norme (in motivazione era citato anche l'art. 606, co.3).
Norma sulle decisioni della Corte d'appello; la Corte ha fatto riferimento alla distinzione tra motivi dedotti in appello e loro rilevanza ai fini della cassazione, sottolineando che la presunta inammissibilità era erroneamente ritenuta dalla Cassazione.
Modificò in senso peggiorativo le pene per il reato di associazione mafiosa; la questione centrale è se la nuova disciplina sia applicabile all'imputato in relazione alla durata della sua partecipazione. La Corte indica che, in presenza di contestazione "in attualità della condotta" o "aperta", l'accusa ha l'onere di provare il protrarsi della condotta fino ai termini che giustificherebbero l'applicazione della disciplina peggiorativa.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile quando si allega un errore percettivo (svista oggettiva) della Corte di legittimità, immediatamente rilevabile dal semplice controllo degli atti; non è invece rimedio per normali errori di valutazione giuridica.
- L'omesso esame di un motivo di ricorso da parte della Corte di Cassazione integra errore di fatto solo se la presenza del motivo è evidente dagli atti e la sua mancata disamina dipende da una disattenzione percettiva e non da una valutazione complessa.
- Quando intervenute modifiche legislative peggiorative del trattamento sanzionatorio (es. L. n.69/2015) siano applicabili, l'accusa deve provare il protrarsi della condotta fino al momento che legittima l'applicazione della nuova disciplina, soprattutto se la contestazione è formulata in termini di 'attualità' o 'consumazione in atto' senza data di cessazione.
- In presenza di contestazioni che abbracciano ampi periodi temporali, il difensore deve continuare a sollevare e documentare nei motivi di appello eventuali censure sul regime sanzionatorio, poiché la loro omissione o la loro mancata considerazione può incidere in modo decisivo sulla determinazione della pena.
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio su profili sanzionatori, il condannato conserva interesse e legittimazione a proporre ricorso straordinario per errore di fatto limitatamente ai profili che attengono al trattamento sanzionatorio.
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