Cassazione Civile, Ordinanza n. 35016/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di project financing per l'ampliamento di un porto turistico. Un operatore economico aveva predisposto un progetto e, secondo il giudizio poi richiamato, aveva partecipato alla procedura negoziata prevista dalla disciplina di allora; dopo l'aggiudicazione a un diverso raggruppamento, la nuova concessionaria era subentrata nei rapporti con l'amministrazione. Il Comune, dopo essere stato condannato in altro giudizio a pagare all'originaria promotrice le spese di predisposizione del progetto, ha chiesto alla concessionaria subentrata il rimborso di quanto versato. In appello la domanda è stata accolta solo parzialmente, sul presupposto che la promotrice avesse effettivamente partecipato alla procedura negoziata e che la normativa non imponesse la consegna del progetto in formato editabile come condizione del rimborso. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizi motivazionali e, sostanzialmente, ha sostenuto che la sentenza resa tra altri soggetti non fosse a lei opponibile, che il Comune non potesse fondare la domanda sul giudicato altrui e che mancasse prova della debenza del rimborso, poiché la promotrice non avrebbe avuto diritto ad alcuna restituzione e avrebbe inoltre omesso di consegnare le sorgenti del progetto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 155, comma 4, d.lgs. 163/2006, insistendo sul fatto che la promotrice non avesse partecipato alla procedura negoziata e che tale circostanza non fosse stata validamente smentita dai documenti richiamati dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che le censure miravano, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il ricorso non rispettava i canoni di specificità e autosufficienza, poiché non riportava il contenuto degli atti richiamati per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Quanto alla questione del presunto obbligo di consegna del progetto in formato editabile, la ricorrente si era limitata a riproporre le stesse deduzioni già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 155, comma 4, d.lgs. n. 163/2006
La Corte d'appello aveva ritenuto che il promotore avesse diritto al rimborso delle spese solo se avesse partecipato alla procedura negoziata e non fosse risultato aggiudicatario; la Cassazione non entra nel merito della norma, ma conferma che le doglianze sul punto erano inammissibili perché dirette a rivalutare i fatti.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo da sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, senza reale attacco a una regola processuale decisiva.
art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5
Il motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto l'apparente veste di vizio motivazionale, mirava a ottenere una revisione del merito non consentita in cassazione.
La ricorrente aveva contestato l'utilizzo del procedimento sommario, ma la censura è rimasta assorbita nell'inammissibilità complessiva dei motivi e nella natura meramente fattuale delle doglianze.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso i requisiti di specificità e autosufficienza: se si contesta il contenuto di documenti o atti processuali, occorre riportarne il contenuto rilevante e indicare in modo preciso come e dove siano stati utilizzati.
- Le doglianze che si limitano a riproporre in termini apodittici le stesse argomentazioni già svolte nei precedenti gradi, senza confronto effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la partecipazione di un operatore alla procedura negoziata prevista dalla disciplina speciale, la censura che nega tale partecipazione non può essere accolta se si risolve in un mero dissenso sulla lettura delle risultanze documentali.
- La mancata dimostrazione di un presupposto giuridico o fattuale allegato in ricorso non può essere supplita da un generico richiamo a sentenze o atti di causa non adeguatamente trascritti e specificati.
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