Cassazione Penale, Sentenza n. 48562/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per inosservanza degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale (art.75 comma 2 d.lgs. n.159/2011) per essersi allontanato in ore notturne dal domicilio. Il ricorrente deduce: 1) ineseguibilità dell'obbligo per assenza di domicilio idoneo; 2) sussistenza dello stato di necessità (litigio e ferita al braccio) come scriminante; 3) vizio nella rinnovata sottoposizione alla misura di prevenzione per mancata rivalutazione ex officio della pericolosità, assumendo che i periodi detentivi dovessero essere sommati; 4) illegittimità del trattamento sanzionatorio per incremento per recidiva e doppio utilizzo dei precedenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: 1) primo motivo inammissibile perché dedotta per la prima volta in Cassazione e non proposta in appello (violazione art.606 comma 3 c.p.p.); 2) secondo motivo infondato poiché manca prova della dinamica che giustifichi lo stato di necessità e non sussiste un contrasto probatorio tale da applicare l'art.530 comma 3 c.p.p.; 3) terzo motivo infondato perché l'obbligo di rivalutazione previsto dall'art.14 comma 2‑ter d.lgs. n.159/2011 si applica solo quando il periodo detentivo sia unitario di almeno due anni, e non mediante sommatoria di periodi distinti; 4) quarto motivo inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali. La condanna di merito (un anno e otto mesi nel rito abbreviato) resta confermata
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.75 comma 2
Norma che sanziona l'inosservanza degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale; applicata per il divieto di allontanarsi in ore notturne dal domicilio
cod. proc. pen., art.530 comma 3
Disposizione favorevole all'imputato che impone, in presenza di un effettivo contrasto probatorio sui fatti costitutivi della causa di giustificazione, di assolvere l'imputato; la Corte ha ritenuto che tale contrasto non fosse sussistente, perciò la norma non era applicabile
d.lgs. n.159 del 2011, art.14 comma 2‑ter
Prevede l'obbligo di rivalutazione della pericolosità sociale in caso di detenzione per espiazione pena per almeno due anni; la Cassazione interpreta che si tratti di un periodo detentivo unitario e non della sommatoria di periodi distinti
cod. proc. pen., art.606 comma 3
Limita le doglianze ammissibili in Cassazione a quelle già dedotte in grado di appello; l'eccezione relativa all'ineseguibilità del divieto per assenza di domicilio, non sollevata in appello, è stata dichiarata inammissibile
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove non presentate in appello: problemi di fatto o di prova non dedotti in secondo grado rischiano l'inammissibilità per violazione dell'art.606 c.p.p.
- La scriminante dello stato di necessità richiede prova della situazione di pericolo e della proporzionalità della reazione: la mera presenza di lesioni o una generica descrizione di lite sono insufficienti senza accertamento della dinamica e del pericolo concreto
- L'art.530 comma 3 c.p.p. si applica solo se esiste un effettivo contrasto probatorio sui fatti fondamentali della causa di giustificazione; in sua assenza la valutazione di merito sul punto difficilmente viene ribaltata in Cassazione
- Per la rivalutazione ex officio della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione (art.14 d.lgs.159/2011) rileva un periodo detentivo unitario di almeno due anni; non è possibile, secondo questa giurisprudenza, sommare periodi separati per raggiungere la soglia
- Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio (es. 'errata quantificazione per recidiva' senza specifica doglianza) sono dichiarate inammissibili: è necessaria una motivazione puntuale che indichi il vizio nella motivazione del giudice di merito
- Per chi intende sostenere lo stato di necessità o contestare l'eseguibilità di una misura (es. mancanza di domicilio): raccogliere e depositare in appello elementi probatori concreti (documentazione sanitaria, testimonianze, verbali di polizia, atti del Riesame) e sollevare tempestivamente la questione nei gradi precedenti
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