Cassazione Civile, Ordinanza n. 03567/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per contributi e sanzioni civili dovuti dal subappaltatore nei confronti della società committente di un appalto di servizi annuale, ai sensi della responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. La società committente aveva proposto opposizione e i giudici di merito avevano accolto solo parzialmente l'opposizione, ritenendo che, nel testo dell'art. 29 applicabile ratione temporis, la solidarietà riguardasse i soli contributi e non anche le sanzioni. L'ente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la solidarietà dovesse estendersi anche alle sanzioni civili.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso: ha affermato che al rapporto si applicava la formulazione originaria dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, poiché il contratto d'appalto era interamente ricompreso nel periodo antecedente alla modifica del 2012, qualificata come innovativa e non interpretativa. Ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la solidarietà prevista per i contributi si estende anche alle sanzioni civili, per la loro natura accessoria, automatica e predeterminata. Di conseguenza ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società committente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, perché l'orientamento decisivo si è consolidato dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
nel testo antecedente la modifica apportata dall'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012
La solidarietà del committente nell'appalto di servizi si estende non solo ai contributi dovuti dall'appaltatore o subappaltatore, ma anche alle sanzioni civili, in ragione della natura accessoria, automatica e predeterminata di queste ultime.
art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. in l. n. 35/2012
La disposizione ha natura innovativa e non interpretativa, quindi non si applica retroattivamente ai rapporti esauriti sotto il regime previgente.
È richiamato a sostegno del criterio di irretroattività della norma sopravvenuta nel tempo, per applicare la disciplina vigente al momento dei fatti.
Massime di principio
- Nella responsabilità solidale del committente prevista per i rapporti di appalto, il riferimento ai contributi comprende anche le sanzioni civili quando queste abbiano natura accessoria, automatica e predeterminata rispetto al debito principale.
- Le modifiche legislative che incidono sulla portata soggettiva o oggettiva di una responsabilità solidale, se qualificate come innovative, non operano retroattivamente in assenza di espressa previsione contraria.
- Quando la controversia dipende esclusivamente dall'interpretazione della norma applicabile e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.
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