Sentenza del 21/05/2019 n. 3147 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
PROCESSO TRIBUTARIO- GIUDIZIO IN APPELLO -SPECIALITA' DELLE NORME TRIBUTARIE- NUOVE PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITA'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello. Si discute se debba applicarsi automaticamente l'art. 345, terzo comma, c.p.c., che in linea generale limita l'introduzione di nuovi mezzi di prova in appello, oppure la disciplina speciale del processo tributario prevista dal d.lgs. n. 546/1992. La questione è stata risolta valorizzando il principio di specialità delle norme tributarie.
La decisione
È stato affermato che nel processo tributario non può essere applicata automaticamente l'interpretazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. secondo cui i nuovi mezzi di prova, comprese le produzioni documentali, sarebbero inammissibili in appello. L'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, infatti, consente espressamente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio d'appello e attribuisce inoltre al giudice la facoltà di disporre nuove prove. Il testo non indica l'esito concreto del ricorso né quale parte abbia prevalso nella controversia specifica.
Norme richiamate
Art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Ribadisce la specialità della disciplina processuale tributaria rispetto alle norme processuali civili ordinarie; in caso di contrasto, deve prevalere la normativa tributaria speciale.
Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le parti possono produrre nuovi documenti.
Nel giudizio tributario d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, senza che trovi applicazione automatica il divieto generale desunto dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. Il giudice d'appello può inoltre valutare e disporre nuove prove.
Art. 345, terzo comma, del codice di procedura civile
La disciplina generale sull'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova in appello non può essere trasferita automaticamente al processo tributario, poiché quest'ultimo è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando esiste una disciplina specifica, essa prevale sulle regole generali del processo civile.
- La produzione di nuovi documenti in appello tributario è in linea generale ammessa ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, diversamente dal più restrittivo regime ordinario dell'appello civile.
- L'ammissibilità del documento non esclude che il giudice possa valutarne rilevanza, pertinenza, tempestività e attendibilità.
- Non è corretto dichiarare automaticamente inammissibili i documenti nuovi prodotti in appello tributario richiamando soltanto l'art. 345 c.p.c.
- La decisione non consente di individuare con certezza il vincitore concreto della causa, poiché il testo riporta il principio di diritto ma non l'esito specifico del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 90 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 mag 2019Sentenza del 21/05/2019 n. 662 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →