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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 3147 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

PROCESSO TRIBUTARIO- GIUDIZIO IN APPELLO -SPECIALITA' DELLE NORME TRIBUTARIE- NUOVE PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITA'

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello. Si discute se debba applicarsi automaticamente l'art. 345, terzo comma, c.p.c., che in linea generale limita l'introduzione di nuovi mezzi di prova in appello, oppure la disciplina speciale del processo tributario prevista dal d.lgs. n. 546/1992. La questione è stata risolta valorizzando il principio di specialità delle norme tributarie.

La decisione

È stato affermato che nel processo tributario non può essere applicata automaticamente l'interpretazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. secondo cui i nuovi mezzi di prova, comprese le produzioni documentali, sarebbero inammissibili in appello. L'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, infatti, consente espressamente alle parti di produrre nuovi documenti nel giudizio d'appello e attribuisce inoltre al giudice la facoltà di disporre nuove prove. Il testo non indica l'esito concreto del ricorso né quale parte abbia prevalso nella controversia specifica.

Norme richiamate

  • Art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ribadisce la specialità della disciplina processuale tributaria rispetto alle norme processuali civili ordinarie; in caso di contrasto, deve prevalere la normativa tributaria speciale.

  • Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le parti possono produrre nuovi documenti.

    Nel giudizio tributario d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, senza che trovi applicazione automatica il divieto generale desunto dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. Il giudice d'appello può inoltre valutare e disporre nuove prove.

  • Art. 345, terzo comma, del codice di procedura civile

    La disciplina generale sull'inammissibilità dei nuovi mezzi di prova in appello non può essere trasferita automaticamente al processo tributario, poiché quest'ultimo è regolato dalla disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando esiste una disciplina specifica, essa prevale sulle regole generali del processo civile.
  • La produzione di nuovi documenti in appello tributario è in linea generale ammessa ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, diversamente dal più restrittivo regime ordinario dell'appello civile.
  • L'ammissibilità del documento non esclude che il giudice possa valutarne rilevanza, pertinenza, tempestività e attendibilità.
  • Non è corretto dichiarare automaticamente inammissibili i documenti nuovi prodotti in appello tributario richiamando soltanto l'art. 345 c.p.c.
  • La decisione non consente di individuare con certezza il vincitore concreto della causa, poiché il testo riporta il principio di diritto ma non l'esito specifico del ricorso.

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