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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30145/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, lamentando che non gli era stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Dal testo emerge che, nel giudizio di appello, egli aveva invece contestato la qualificazione giuridica del fatto e la commisurazione del trattamento sanzionatorio, senza devolvere specificamente il tema della particolare tenuità. La Corte rileva inoltre che il fatto, come descritto in appello, consisteva nell'aver dato fuoco a un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, in prossimità di altri veicoli e del tendone di un esercizio commerciale, con concreto rischio di propagazione dell'incendio allo stabile sovrastante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto fosse nuova, perché non proposta con specifico motivo di appello, sicché la sentenza di primo grado, su tale punto, era coperta da giudicato interno. Inoltre, ha osservato che la gravità concreta della condotta, quale descritta dal giudice di appello, escludeva comunque in radice la particolare tenuità. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non esaminabile in cassazione perché non devoluta con specifico motivo di appello; in ogni caso, il fatto descritto è stato considerato incompatibile con tale causa di esclusione della punibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti la sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti motivi che investano statuizioni della sentenza di primo grado non specificamente devolute al giudice d'appello: su tali punti si forma giudicato interno.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è scrutinabile in cassazione se non è stata dedotta con specifico motivo di appello e non è stata quindi oggetto di devoluzione al giudice di secondo grado.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve tener conto della concreta offensività della condotta: un episodio che presenti un serio rischio di propagazione dell'evento dannoso o pericolo non è compatibile con il riconoscimento dell'art. 131-bis c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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