Cassazione Civile, Ordinanza n. 22606/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente contribuente)
La controversia
L'ente contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la qualifica di ente non commerciale, rideterminando il reddito d'impresa e i tributi dovuti a titolo di IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione di primo grado limitandosi, secondo la ricorrente, a richiamare la motivazione della CTP senza affrontare in modo effettivo i motivi di appello, le difese e le eccezioni svolte. Con il primo motivo la ricorrente denunciava nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., deducendo motivazione insussistente o apparente. Il secondo motivo, non esaminato per assorbimento, non è specificato nel testo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era solo graficamente motivata ma priva di una reale esposizione delle ragioni della decisione: il mero richiamo alla pronuncia di primo grado non spiegava perché fossero state superate le censure dell'appellante, né conteneva una disamina del quadro probatorio o un percorso logico-giuridico percepibile. È stato inoltre osservato che l'affermazione sulla prevalenza dell'attività commerciale, unita al riferimento a un numero limitato di persone destinatarie dell'attività, risultava intrinsecamente contraddittoria e comunque insufficiente. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per motivazione apparente o mancante.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile, non potendo risolversi in un mero rinvio alla decisione di primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, requisito non soddisfatto da una motivazione solo apparente.
La motivazione deve rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice e non può essere meramente apparente.
art. 111 Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo effettivo e comprensibile.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
- Il giudice di appello non può limitarsi a richiamare la motivazione di primo grado: deve confrontarsi, anche sinteticamente, con i motivi di impugnazione e spiegare perché li ritenga infondati.
- La motivazione è viziata se contiene affermazioni contraddittorie o comunque incapaci di rendere percepibile il fondamento della decisione; in tal caso la sentenza è nulla.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione apparente integra nullità denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio.
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