Cassazione Civile, Ordinanza n. 01225/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stato accertato il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto con la società, senza soluzione di continuità, con conservazione dei diritti acquisiti e con condanna generica al risarcimento dei danni per illegittima dequalificazione, commisurati alla differenza tra l'8° e il 3° livello. Nel successivo giudizio di quantificazione, la Corte d'appello ha liquidato una somma maggiore rispetto al primo grado, valorizzando in parte le risultanze della consulenza di parte e in parte solo i dati non contestati. La società ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 416 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provati i fatti costitutivi del diritto e non contestati alcuni elementi che, invece, non lo erano; inoltre ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove. La lavoratrice ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale, con quattro motivi, perché riteneva errata la decisione nella parte in cui aveva accolto solo parzialmente la sua domanda. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che, con successiva ordinanza della Cassazione, era stata confermata la sentenza d'appello che aveva già riformato la decisione presupposta sull'an debeatur, venendo così meno il fondamento stesso del giudizio sul quantum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la sopravvenuta definitività della decisione che aveva escluso il diritto della lavoratrice sul piano dell'an debeatur determinasse, per effetto dell'art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione della sentenza che aveva deciso sulla sola quantificazione, rendendo quindi inammissibile il ricorso contro quest'ultima. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo della lavoratrice è stato dichiarato inefficace, poiché il ricorso principale era inammissibile e l'impugnazione incidentale era stata proposta oltre il termine lungo. La Corte ha inoltre compensato le spese, rilevando la sopravvenienza dell'ordinanza che aveva definito il giudizio presupposto, e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato; ha escluso, invece, la condanna della ricorrente incidentale al doppio contributo unificato per l'inefficacia del suo ricorso.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per caducazione della sentenza sul quantum
invocato dalla società per sostenere un erroneo apprezzamento delle prove e della non contestazione
invocato dalla società in relazione alla dedotta mancata contestazione dei fatti costitutivi
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
la riforma o cassazione della sentenza sull'an debeatur travolge la sentenza successiva che abbia deciso solo sul quantum
richiamato per il rinvio della causa a nuovo ruolo e il contraddittorio su un precedente arresto della Corte
richiamato per la presentazione di memorie sul tema della rilevanza dell'ordinanza sopravvenuta
richiamato per affermare che la richiesta di restituzione di somme non poteva essere accolta in sede di legittimità
richiamato per qualificare come tardivo il ricorso incidentale notificato oltre il termine lungo
richiamato per precisare che il rispetto di tale termine non salva il ricorso incidentale tardivo se il principale è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico della ricorrente principale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il diritto azionato è stato oggetto di un giudizio bifasico, con separata decisione sull'an debeatur e successivo giudizio sul quantum, la definitiva caducazione della pronuncia presupposta travolge la decisione successiva sulla quantificazione, rendendo inammissibile l'impugnazione proposta contro quest'ultima.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, anche se l'incidentale è stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c.; la tardività rispetto ai termini di impugnazione rileva in modo autonomo.
- In sede di legittimità non può essere accolta una domanda di restituzione di somme che richieda un potere decisorio non spettante alla Corte di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale comporta, per il ricorrente principale, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge; tale conseguenza non opera nei confronti del ricorrente incidentale tardivo divenuto inefficace.
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