Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27401/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Guerrini ha impugnato la condanna per diffamazione con cinque motivi: (i) contraddittorietà/illogicità per aver condannato per diffamazione nonostante l'assoluzione per calunnia (affermando l'assorbimento o comunque l'identicità dell'elemento psicologico); (ii) contestazione dell'integrazione della "comunicazione con più persone" per una denuncia inviata in busta chiusa al Procuratore; (iii) mancato riconoscimento della scriminante ex art. 598 c.p.; (iv) insufficiente motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria; (v) eccessiva e mal motivata liquidazione dei danni. Giubilaro, parte civile, ha impugnato per ottenere la riforma dell'assoluzione per calunnia (sostenendo l'esistenza del dolo), ha censurato la mancata riqualificazione in diffamazione su altri capi e ha dedotto carenza motivazionale sull'elemento soggettivo e sulla comunicazione con più persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del Guerrini: ha ritenuto illogica la motivazione dei giudici d'appello laddove hanno mantenuto l'assoluzione per calunnia e contemporaneamente la condanna per diffamazione, atteso che, quando si tratta di una unica dichiarazione diretta a più persone, i due reati condividono l'elemento psicologico; perciò ha annullato la sentenza impugnata con rinvio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Appello. Ha respinto gli altri motivi di Guerrini (ritenendo valida la nozione di comunicazione con più persone anche per la denuncia inviata in busta chiusa destinata alla Procura; ritenendo non applicabile l'art. 598 perché le espressioni non attengono direttamente al merito della controversia; irrilevante ai fini della decisione l'istanza di rinnovazione istruttoria; e assorbita la censura sui danni per effetto dell'annullamento sul punto penale). Quanto al ricorso di Giubilaro, la Cassazione lo ha, in gran parte, respinto o dichiarato inammissibile, eccetto che per alcuni capi (5 e 7) nei quali ha disposto l'annullamento limitatamente agli effetti civili; anche per questi capi è stato disposto rinvio per nuovo giudizio civile nella sede di merito. In sintesi: annullamento parziale con rinvio (esito favorevole in parte al ricorrente Guerrini), conferma degli altri passaggi della sentenza d'appello o ritenuta inammissibile la doglianza della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    La Corte conferma che la diffamazione è integrata anche dall'invio di una denuncia alla Procura se destinata a essere conosciuta da più persone (addetti allo smistamento): la comunicazione con più persone può sussistere anche con invio in busta chiusa al Procuratore.

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui, quando diffamazione e calunnia derivano da una unica dichiarazione diretta a più persone, condividono l'elemento psicologico; l'assoluzione per calunnia per convincimento sull'assenza del dolo può rendere illogica la simultanea condanna per diffamazione se non adeguatamente motivato il diverso elemento soggettivo.

  • art. 15 cod. pen.

    Citando art. 15 (in combinato con altri articoli) la decisione affronta questioni di delimitazione della responsabilità penale e di concorso di reati nell'ipotesi di dichiarazioni uniche rivolte a più soggetti.

  • art. 598 cod. pen. (scriminante dichiarazioni all'autorità giudiziaria)

    La Corte ricorda che l'art. 598 può operare solo se le espressioni offensive sono direttamente ed immediatamente connesse all'oggetto della controversia e pertinenti alle argomentazioni difensive; nel caso di specie le frasi riguardavano critiche alle scelte della pubblica accusa e non l'oggetto sostanziale della controversia, perciò la scriminante non è stata riconosciuta.

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione istruttoria)

    Il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria è stato ritenuto adeguatamente motivato, e l'esclusione di prove addotte non ha inciso sulle questioni ritenute decisive dalla Corte di Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di cassazione)

    I motivi di cassazione sono stati valutati in base ai canoni di rilevanza previsti dall'art. 606; la Corte ha accolto il vizio motivazionale sulla incongruenza tra assoluzione per calunnia e condanna per diffamazione e ha rigettato gli altri motivi per infondatezza o inammissibilità.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle posizioni delle parti e alla riqualificazione delle fattispecie: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata riclassificazione sistematica in diffamazione per altri capi, quando la motivazione di merito era congrua.

  • art. 2056 cod. civ. / art. 185 cod. pen. / art. 538 cod. proc. pen. (richiami civili e procedurali)

    Richiamate nelle doglianze sul quantum e sulla motivazione del danno, ma la censura sui danni è stata in gran parte assorbita dall'annullamento penale; per alcuni capi la Cassazione ha comunque disposto rinvio limitato agli effetti civili.

Massime di principio

  • Se una unica dichiarazione è diretta a più persone e contiene l'attribuzione di un reato, calunnia e diffamazione condividono l'elemento psicologico: l'assoluzione per calunnia fondata sull'assenza di dolo deve essere esplicitamente confrontata dal giudice se questi intende mantenere una condanna per diffamazione relativa allo stesso atto.
  • L'invio di una denuncia alla Procura (anche in busta chiusa) può integrare la "comunicazione con più persone" richiesta dalla norma sulla diffamazione, posto che il documento è destinato allo smistamento e alla conoscenza da parte di addetti e uffici.
  • La scriminante di cui all'art. 598 c.p. opera solo quando le espressioni offensive siano strettamente pertinenti e necessarie all'argomentazione processuale sull'oggetto della controversia; critiche alla condotta della pubblica accusa o valutazioni non direttamente attinenti al merito non rientrano automaticamente nella scriminante.
  • La Corte di Cassazione richiede coerenza motivazionale: se il giudice di merito assolve da un reato per ragioni che investono l'elemento soggettivo, deve spiegare perché un diverso reato, derivante dallo stesso atto, richieda una diversa valutazione psicologica.
  • Sulle liquidazioni dei danni da diffamazione, il giudice civile/penale deve motivare la misura in relazione al danno concreto subito; tuttavia contestazioni sul quantum possono essere assorbite da questioni di diritto penale (es. annullamento della condanna) e, in tal caso, sono trattate separatamente con eventuale rinvio limitato agli effetti civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.