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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09142/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per detenzione di cocaina a fini di spaccio. Il ricorso era affidato a un unico motivo, formulato come violazione di legge in ordine alla responsabilità. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, rendendolo inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, che ha eliminato la possibilità per l'imputato di proporre ricorso personale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per descrivere la contestazione in termini di reato continuato; non oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento.

  • art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del fatto contestato, consistente nella detenzione di cocaina a fini di spaccio; la sentenza non ne affronta il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 63, l. n. 103/2017, esclude la possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p. eliminando la facoltà dell'imputato di proporre ricorso personale per cassazione.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso personale dell'imputato è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida sottoscrizione comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una ragione processuale assorbente, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla responsabilità penale.
  • Nel giudizio di legittimità, la verifica preliminare dei requisiti formali di ammissibilità del ricorso precede ogni scrutinio sulla fondatezza delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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