Cassazione Penale, Ordinanza n. 14665/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile perché meramente reiterativo delle censure già formulate in appello e non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena, ma confermando l'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta. Con l'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, lamentando in sostanza un vizio motivazionale della sentenza di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza riproduceva in modo pedissequo i motivi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, e dunque era aspecifica e inammissibile.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte in appello è aspecifica e quindi inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le deduzioni già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla decisione di merito deve assumere la forma di una argomentazione specifica e autonoma, idonea a evidenziare errori logici o giuridici della motivazione, non essendo sufficiente la mera ripetizione di contestazioni già esaminate e disattese.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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