Cassazione Penale, Ordinanza n. 18709/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 7 novembre 2025. In fatto, all'imputato era contestato un delitto contro il patrimonio, qualificato in appello come ricettazione; la difesa sosteneva invece che il fatto dovesse essere riqualificato come incauto acquisto. Con il primo motivo si deducevano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., il mancato rinnovo dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. e la mancata acquisizione delle dichiarazioni di un teste. Con il secondo motivo si contestava la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ex art. 648 cod. pen. Con il terzo motivo si lamentavano violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato inquadramento della condotta come incauto acquisto ex art. 712 cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché meramente reiterative di doglianze già proposte in appello e già respinte con motivazione congrua, non illogica e giuridicamente corretta; inoltre ha osservato che la motivazione di merito escludeva la configurabilità dell'incauto acquisto, non essendo escluso il dolo, anche eventuale, sulla provenienza illecita del bene, né potendo i documenti prodotti e le dichiarazioni del teste infirmare tale conclusione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), d), e), cod. proc. pen.
I motivi formalmente dedotti come violazione di legge e vizio di motivazione non sono scrutinabili in cassazione quando si risolvono nella mera riproposizione di censure già disattese in appello e in una richiesta di rivalutazione del merito.
La mancata rinnovazione istruttoria è stata dedotta come vizio, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché già esaminata e respinta in appello.
La Corte ha confermato la qualificazione del fatto come ricettazione, ritenendo correttamente motivata la sussistenza anche dell'elemento soggettivo, incluso il dolo eventuale sulla provenienza illecita del bene.
La riqualificazione in termini di incauto acquisto è stata esclusa perché, nel caso concreto, non era possibile escludere il dolo in relazione alla provenienza illecita della cosa.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che ripropongono in modo sostanzialmente identico questioni già devolute al giudice di appello e da questi puntualmente confutate con motivazione immune da vizi logici.
- La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o di lettura alternativa delle risultanze probatorie.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende, sul piano soggettivo, dalla possibilità di escludere il dolo sulla provenienza illecita del bene: se tale dolo non è escludibile, non è consentita la riqualificazione ex art. 712 c.p.
- La prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere desunta anche in termini di dolo eventuale, quando le circostanze del caso non consentano di escludere la consapevolezza o l'accettazione del rischio della provenienza illecita del bene.
- La mancata rinnovazione istruttoria in appello non integra di per sé vizio di legittimità se la relativa doglianza è stata già esaminata e adeguatamente respinta dal giudice di merito.
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