Cassazione Penale, Sentenza n. 5277/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) contestata per essersi allontanata dagli arresti domiciliari il 26/05/2014: (1) censura sulla carenza dell'elemento materiale e sull'uso di meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; difesa sostenendo che lo spostamento limitato all'appartamento attiguo della sorella e il rapido rientro escluderebbero il dolo dell'evasione; (2) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) trattandosi di allontanamento episodico e limitato a spazi adiacenti con volontà di rientrare; (3) dedotta la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, confermando la valutazione dei giudici di merito. È stato ritenuto provato che la ricorrente si era allontanata dall'unità abitativa per raggiungere l'appartamento catastalmente distinto della sorella mediante un varco occultato, comportamento che ha evidenziato la volontà intenzionale di eludere la misura cautelare. Per tali ragioni la Corte ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità e il riconoscimento delle attenuanti generiche; ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Definisce il reato di evasione; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale e il dolo perché la ricorrente usciva dall'unità abitativa per accedere a un'altra abitazione catastalmente distinta mediante un passaggio occultato, eludendo così le prescrizioni degli arresti domiciliari.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali richiedendo una valutazione complessa di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno/pericolo, e ha ritenuto che nel caso concreto non sussistessero i requisiti per concedere la non punibilità.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato l'esclusione delle attenuanti con l'apprezzamento dell'intensità del dolo e della condotta elusiva (occultamento del varco), ritenendo la motivazione logica e completa.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in conformità a tale disposizione.
Richiamato nel motivo di ricorso come presunta violazione processuale; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione della Corte territoriale fosse adeguata e non violasse le norme procedurali invocate.
Massime di principio
- Ai fini del reato di evasione l'"abitazione" va intesa come l'unità abitativa nella quale la persona conduce la propria vita domestica: spostarsi in un locale o abitazione catastalmente distinta può integrare evasione.
- Il comportamento diretto a eludere la misura (es. creazione/uso di un varco occultato) è elemento probatorio rilevante per apprezzare il dolo e l'intensità della condotta, ostando al riconoscimento della particolare tenuità o delle attenuanti generiche.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve effettuare una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo; uscite anche brevi possono non essere tenui se risultano poste in essere con modalità elusive o con significativa volizione.
- La semplice necessità soggettiva (es. fumare) non è di per sé idonea a giustificare l'allontanamento dagli arresti domiciliari né a escludere il dolo, se l'azione ha elemento di volontà elusiva.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare censure specifiche e non generiche: motivazioni dei giudici di merito fondate sul materiale probatorio e sulla ricostruzione logica sono difficilmente sindacabili in cassazione.
- La prova dell'elemento materiale e dell'intenzione è rafforzata da elementi concreti (distinte unità catastali, occultamento del passaggio, comportamento al momento del controllo) e questi possono determinare l'esclusione delle attenuanti e della causa di non punibilità.
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