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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25788/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva limitato a tre mesi (in luogo di sei) la proroga dell'inibizione all'acquisto e/o alla ricezione di giornali di stampa locale disposta dal Presidente della Corte d'assise di Messina. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), e dell'art. 10 CEDU (diritto all'informazione), nonché vizio di motivazione: contestava la legittimità di un divieto generalizzato sulla stampa locale, lamentando che il provvedimento si fondava su mere ipotesi e non aveva valutato la composizione del gruppo di socialità del detenuto né individuato concrete ragioni investigative, di ordine pubblico o di sicurezza, tali da giustificare un'ingerenza proporzionata e non eccedente rispetto al diritto all'informazione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che permangano le ragioni poste a fondamento del provvedimento originario e delle proroghe, richiamando precedenti pronunce della Corte che hanno ammesso l'inibizione relativa a tutta la stampa locale per esigenze di sicurezza pubblica segnalate dal DAP (prassi di abbonamenti a stampa locale diversa e possibilità di scambio d'informazioni nei momenti di socialità fra detenuti). La Corte osserva inoltre che la difesa non ha prodotto elementi nuovi sopravvenuti tali da eliminare le esigenze poste a fondamento del provvedimento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 18-ter

    Riconosciuta come base normativa per misure restrittive relative a contatti o ricezione di materiali informativi da parte del detenuto quando sussistono esigenze di sicurezza o di prevenzione di reati; la Corte ritiene legittima l'inibizione totale della stampa locale quando sussistono specifiche esigenze di sicurezza segnalate dal DAP.

  • Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (libertà di espressione e diritto all'informazione)

    Il diritto all'informazione va bilanciato con esigenze di sicurezza pubblica; la Corte ritiene che la compressione non sia assoluta perché il detenuto può comunque accedere alla stampa nazionale, rendendo la limitazione compatibile con i principi di proporzionalità.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 11601 del 27/01/2021, Rao, Rv. 280680)

    Pronuncia richiamata per affermare la legittimità dell'inibizione sulla stampa locale per esigenze di sicurezza pubblica collegate alla prassi dei detenuti di abbonarsi a testate di aree diverse e alla possibilità di scambio di informazioni.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 32904 del 02/07/2014, Li Bergolis, Rv. 261715)

    Pronuncia richiamata per la valutazione costituzionale della possibilità di vietare la ricezione dell'intera stampa locale pur lasciando accesso alla stampa nazionale, ai fini del bilanciamento tra diritto all'informazione e esigenze di sicurezza.

Massime di principio

  • Le misure che limitano la ricezione di stampa per un detenuto devono essere motivate da concrete esigenze di sicurezza pubblica; segnalazioni del DAP su prassi dei detenuti possono giustificare un divieto ampio sulla stampa locale.
  • Il diritto all'informazione (art. 10 CEDU) non è assoluto in carcere: la compressione è ammessa se proporzionata e se il detenuto mantiene comunque accesso a informazioni non strettamente locali (es. stampa nazionale).
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve dimostrare l'assenza dei presupposti giustificativi o l'insorgenza di fatti nuovi sopravvenuti che attenuino l'esigenza di sicurezza; contestazioni astratte sulla motivazione originaria, senza nuovi elementi, sono in genere insufficienti.
  • Per contestare efficacemente il provvedimento occorre documentare l'assenza di rischi concreti di comunicazione di informazioni rilevanti per organizzazioni criminali o dimostrare che la misura sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.
  • I provvedimenti amministrativi/giudiziari che limitano diritti fondamentali in contesti detentivi vanno valutati con bilanciamento: le autorità possono adottare misure preventive se dimostrano collegamenti puntuali tra comportamento del detenuto, reti sociali e rischio di diffusione di informazioni pericolose.

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