Sentenza n. 670/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza del 17 aprile 2026 di accesso agli atti e alle informazioni ambientali, con domanda di esibizione e rilascio della documentazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione aveva impugnato il silenzio-diniego maturato dopo il decorso di trenta giorni dalla trasmissione, il 17 aprile 2026, a tutte le amministrazioni resistenti di un’istanza di accesso a documenti e informazioni ambientali, senza riscontro, comunicazione di proroga o diniego motivato. Aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni a esibire e rilasciare copia integrale della documentazione. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 ha però dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo un breve differimento per formalizzare la rinuncia al ricorso o, in subordine, una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio-diniego né la domanda di ostensione. Ha ritenuto che, a fronte dell’inequivoca dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non possa procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma debba prenderne atto dichiarando l’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la natura processuale della decisione e la mancata opposizione delle parti costituite. È stata inoltre revocata, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato: il TAR ha ritenuto assente il requisito della non manifesta infondatezza della pretesa, richiamando precedenti della Sezione relativi a vicende analoghe.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
avuto riguardo all’inequivoca dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse a norma dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
La dichiarazione inequivoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa giudiziale non sia manifestamente infondata.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il giudice deve revocare l’ammissione provvisoria al patrocinio quando accerta l’insussistenza dei relativi presupposti, oltre che nei casi di mala fede o colpa grave.
art. 136, comma 3, d.P.R. 115/2002
Di conseguenza, va revocata con efficacia retroattiva (art. 136 co. 3 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione.
La revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio disposta ai sensi dell’art. 136, comma 3, opera con efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo inequivoco, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può proseguire d’ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire; deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato può essere revocata quando risulti insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa; la revoca prevista dall’art. 136, comma 3, d.P.R. 115/2002 ha efficacia retroattiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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