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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33717/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Trieste del 23 ottobre 2025, pronunciata in sede di rinvio sul trattamento sanzionatorio, che aveva rideterminato in un anno di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Udine il 10 marzo 2022. Con il primo motivo ha contestato la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo implicitamente l'inadeguatezza della valutazione compiuta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto alla recidiva, la Corte di appello aveva valorizzato i numerosi precedenti penali e la commissione del fatto dopo l'uscita dal carcere, elementi ritenuti indicativi di una qualificata propensione a delinquere; quanto alla pena, i giudici del rinvio avevano tenuto conto, nel rispetto della pronuncia rescindente, della qualità e della quantità dello stupefacente, pari a 19 grammi di cocaina con principio attivo del 76%. Le doglianze sono state considerate come contrapposizione di valutazioni di merito alla motivazione razionale della sentenza impugnata, non consentita nel giudizio di legittimità. L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze è stata ritenuta priva di effetto, poiché il procedimento assegnato alla Settima Sezione si svolgeva in forma non partecipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha considerato razionale e non illogica la motivazione sulla recidiva, fondata sui numerosi precedenti penali e sulla commissione del nuovo fatto dopo la scarcerazione, nonché adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio, che aveva valorizzato qualità e quantità della cocaina detenuta. Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La responsabilità dell'imputato è riferita alla fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo che non vi sia colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

    La norma è stata applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva può essere ritenuta adeguatamente motivata quando il giudice valorizzi, in modo non irragionevole, la pluralità dei precedenti penali e la commissione del nuovo reato dopo la scarcerazione, quali elementi indicativi di una qualificata propensione a delinquere.
  • Nel determinare la pena per la detenzione di stupefacenti di lieve entità, il giudice può valorizzare la qualità e la quantità della sostanza, purché la motivazione resti coerente con i limiti derivanti dalla pronuncia rescindente.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla motivazione razionale del giudice di merito una diversa valutazione degli elementi rilevanti per la recidiva o per la commisurazione della pena; doglianze meramente valutative sul merito sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • La trattazione non partecipata dei procedimenti assegnati alla Settima Sezione rende priva di effetto l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRecidivaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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