Cassazione Civile, Sentenza n. 27796/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, ex personale richiamato presso il corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI), hanno chiesto un accertamento (senza domanda di condanna pecuniaria) del diritto al mantenimento del precedente livello retributivo (anche tramite assegno ad personam e riconoscimento dell'anzianità) in relazione al loro passaggio al suddetto Ente Strumentale (ESACRI) disciplinato dal d.lgs. n.178/2012. Sostenevano che le norme del d.lgs. 178/2012 e il principio di irreversibilità stipendiale del codice militare garantissero la conservazione dei diritti retributivi. ESACRI ha resistito e ha proposto motivi incidentali fra cui l'illegittimità della domanda per carenza di giurisdizione e, in via principale, ha eccepito l'improcedibilità delle azioni contro un ente in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) al di fuori della procedura di verificazione dello stato passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo incidentale (difetto di giurisdizione) ritenendo la giurisdizione ordinaria applicabile, ma ha accolto il secondo motivo incidentale relativo all'ilprocedibilità dell'azione contro un ente in l.c.a. senza previa insinuazione al passivo. In particolare la Corte ha ritenuto che: la domanda di accertamento proposta non poteva essere esercitata in sede ordinaria perché, al momento dell'instaurazione del processo, i ricorrenti non avevano più un rapporto con ESACRI (trasferimento avvenuto prima dell'azione) e, inoltre, le pretese di natura retributiva e indennitaria devono essere insinuate nella procedura concorsuale; l'azione di accertamento extraconcorsuale è ammessa solo in casi eccezionali quando sussista un interesse specifico non altrimenti tutelabile (es. reintegrazione nello status, attribuzione di qualifica). Per queste ragioni la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta; il ricorso principale è stato assorbito. Sulle spese è stata disposta la compensazione per le fasi di merito e la condanna alla refusione delle spese soltanto per il giudizio di cassazione a carico delle parti soccombenti nella cassazione.
Norme richiamate
art. 5 (comma 5 e comma 6), art. 6 (comma 6)
Le norme sono state interpretate nel senso che non riconoscono automaticamente ai "richiamati" i diritti retributivi presso ESACRI; il rinvio operato dall'art. 6 comma 6 all'art. 5 va inteso come tutela del livello retributivo in ipotesi di successivi passaggi ad altre pubbliche amministrazioni, non come diritto da far valere contro ESACRI in l.c.a.
Codice dell'Ordinamento Militare
La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 1780, che disciplina l'irriversibilità stipendiale nei passaggi interni all'amministrazione militare; tale principio non si estende automaticamente ai transiti verso enti in l.c.a. disciplinati dal diritto concorsuale.
R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare) e norme correlate
art. 51; artt. 94, 207, 208; art. 201; art. 52
Richiamate per il principio secondo cui ogni credito e diritto personale deve essere accertato nella verificazione dello stato passivo: le azioni che mirano a diritti patrimoniali contro un ente in l.c.a. sono in via di regola improponibili al di fuori della procedura concorsuale e devono essere insinuate al passivo salvo eccezioni tassative.
Codice della Crisi e dell'Insolvenza
art. 304, art. 309, art. 310
Norme richiamate a conferma della sovrapponibilità delle regole moderne di crisi d'impresa alla disciplina tradizionale del fallimento/l.c.a. circa l'insinuazione al passivo e i limiti delle azioni extraconcorsuali.
art. 81 c.p.c.; art. 382 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (n.1 e n.3); disposizioni att. art. 140-bis
Art. 81 richiamato sul requisito della legittimazione attiva e passiva; art. 382 (ultima comma) applicato per la cassazione senza rinvio; art. 360 per i motivi di cassazione; il principio di graduazione delle questioni e l'uso di collegamento audiovisivo disciplinato dall'art. 140-bis disp. att. c.p.c. sono stati menzionati nella procedura.
Direttiva 1999/70/CE
Citata in relazione a principi europei sul lavoro atipico; la Corte ha osservato la possibile rilevanza ma ha deciso la causa su questioni processuali concorsuali senza approfondire un'applicazione diretta della direttiva.
La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 (richieste soggette a particolari misure), quindi la norma non opera nel caso di specie.
Massime di principio
- Le pretese patrimoniali (retributive, risarcitorie, indennitarie) verso un ente in liquidazione coatta amministrativa devono, di regola, essere insinuate e valutate nella procedura di verificazione dello stato passivo; azioni estranee al concorso sono ammissibili solo in casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
- Le azioni di mero accertamento proposte al di fuori della verificazione concorsuale sono ammesse soltanto se sussiste uno specifico interesse non altrimenti tutelabile (es. reintegrazione nello status lavorativo o attribuzione di qualifica con valore di status) che renda inefficace la via concorsuale per la tutela richiesta.
- La corretta impostazione della legittimazione passiva è necessaria: non si può chiedere un accertamento verso un soggetto che non è più titolare del rapporto o verso un ente non legittimato a rispondere per il diritto invocato; in caso di trasferimenti, l'azione va rivolta al soggetto effettivamente obbligato.
- In sede di cassazione il Collegio può dare precedenza all'esame dei motivi incidentali quando la loro decisione renda inutile l'esame del ricorso principale, anche per esigenze di ragionevole durata del processo.
- Quando si prospettano diritti connessi a transiti tra ruoli militari e civili o tra amministrazioni diverse, occorre distinguere tra principi di ordine pubblico retributivo (es. irriversibilità stipendiale) e le regole del diritto concorsuale: queste ultime possono porre limiti procedurali all'esercizio dei diritti patrimoniali.
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