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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28122/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 12/12/2019 alla dipendente Ellen Pedretti, impiegata amministrativa soggetta al CCNL Ambasciate. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la riammissione o il pagamento di 4 mensilità; la Corte d'Appello ha invece ritenuto legittimo il recesso aziendale ritenendo che la dipendente non avesse versato le imposte sul reddito in Italia, avesse reso autocertificazioni fuorvianti e avesse violato i doveri di cui all'art. 22 del CCNL compromettendo il vincolo fiduciario. In cassazione la ricorrente ha censurato la decisione per violazione delle norme nazionali e internazionali in materia fiscale (esenzione prevista dalla Convenzione di Vienna e dal d.P.R. 601/1973 e dalla convenzione bilaterale Italia-Repubblica Ceca) e per erronea applicazione dell'art. 2119 c.c. sostenendo che il comportamento fosse extra-lavorativo; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice e confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto tutte le domande della lavoratrice. La Corte ha ritenuto che: l'esenzione fiscale prevista per ambasciatori/agentidiplomatici non fosse applicabile alla ricorrente; dovesse applicarsi il regime previsto dal CCNL Ambasciate e, comunque, la convenzione bilaterale Italia-Repubblica Ceca (art.19, comma 1, lett. b, ii) e le norme sulla doppia imposizione, che non implicano sempre esenzione totale; la valutazione della gravità del comportamento e della proporzionalità del licenziamento rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se risultante da motivazione logica e adeguata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €4.500 per compensi professionali, €200 per esborsi, spese generali al 15% e oneri di legge) e riconoscimento dell'obbligo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (indicato nel testo come Convenzione di Vienna del 1963)

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'esenzione prevista per gli ambasciatori/agentidiplomatici alla ricorrente, la quale non era nella categoria di soggetti equiparati all'articolazione della Convenzione; quindi l'esenzione della Convenzione non opera automaticamente per tutti i dipendenti dell'ambasciata.

  • D.P.R. n. 601/1973

    La disposizione che equipara esenzioni per alcuni soggetti diplomatici non è stata ritenuta applicabile alla ricorrente; il regime fiscale previsto dal d.P.R. non estende l'esenzione ai dipendenti non qualificati come agenti diplomatici.

  • CCNL Ambasciate (Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi Internazionali in Italia)

    Il contratto collettivo e il contratto individuale richiamano la legge italiana sui rapporti di lavoro: pertanto, di norma, si applicano le regole italiane sulla tassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia, salvo specifiche esenzioni spettanti a particolari categorie.

  • Convenzione bilaterale Italia - Repubblica Ceca (Convenzione contro la doppia imposizione)

    art. 19, comma 1, lett. b, ii

    La Corte ha applicato la disposizione della convenzione bilaterale per determinare l'attribuzione del potere impositivo; le convenzioni bilaterali mirano a evitare doppie imposizioni ma non escludono ogni imposizione: va verificato quale Stato esercita il diritto impositivo o se occorre il credito d'imposta.

  • art. 22 CCNL

    La Corte ha ritenuto che il mancato adempimento degli obblighi fiscali e le dichiarazioni rese alla datrice di lavoro costituiscano violazione dei doveri contrattuali (art.22 CCNL), idonea a pregiudicare il vincolo fiduciario e giustificare il recesso disciplinare.

  • art. 2119 c.c.

    La norma disciplina il licenziamento per giusta causa; la Corte di Cassazione ha ricordato che la valutazione della gravità e della proporzionalità del comportamento è rimessa al giudice di merito e che la legittimità di tale valutazione in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza del giudizio motivato.

  • d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma che disciplina il contributo unificato, ordinando l'ulteriore versamento a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • I dipendenti delle ambasciate non sono automaticamente esentati dalla tassazione in Italia: le esenzioni previste per ambasciatori e agenti diplomatici non si estendono ai normali impiegati amministrativi salvo chiara previsione normativa o contrattuale.
  • Le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione servono ad evitare la duplice tassazione e ad attribuire il potere impositivo tra Stati, ma non eliminano necessariamente qualsiasi imposizione: occorre verificare quale Stato ha il diritto di tassare e se è previsto il meccanismo del credito d'imposta.
  • La rendicontazione e le autocertificazioni del lavoratore circa il regime fiscale sono rilevanti: dichiarazioni fuorvianti o omissioni che ledono il rapporto di fiducia possono giustificare sanzioni disciplinari fino al licenziamento se proporzionate e tempestivamente contestate.
  • In tema di licenziamento disciplinare la valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è principale competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per sindacare la ragionevolezza della valutazione e la correttezza della motivazione.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non prospettate o non trattate nel giudizio di merito: i motivi devono attenersi al thema decidendum già formato nei gradi precedenti.
  • Dal punto di vista processuale, la soccombenza comporta l'obbligo di rifusione delle spese e può comportare l'applicazione di contributi aggiuntivi (es. contributo unificato) se ricorrono le condizioni previste dalla normativa.

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