Cassazione Civile, Sentenza n. 28122/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare intimato il 12/12/2019 alla dipendente Ellen Pedretti, impiegata amministrativa soggetta al CCNL Ambasciate. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto la riammissione o il pagamento di 4 mensilità; la Corte d'Appello ha invece ritenuto legittimo il recesso aziendale ritenendo che la dipendente non avesse versato le imposte sul reddito in Italia, avesse reso autocertificazioni fuorvianti e avesse violato i doveri di cui all'art. 22 del CCNL compromettendo il vincolo fiduciario. In cassazione la ricorrente ha censurato la decisione per violazione delle norme nazionali e internazionali in materia fiscale (esenzione prevista dalla Convenzione di Vienna e dal d.P.R. 601/1973 e dalla convenzione bilaterale Italia-Repubblica Ceca) e per erronea applicazione dell'art. 2119 c.c. sostenendo che il comportamento fosse extra-lavorativo; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice e confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto tutte le domande della lavoratrice. La Corte ha ritenuto che: l'esenzione fiscale prevista per ambasciatori/agentidiplomatici non fosse applicabile alla ricorrente; dovesse applicarsi il regime previsto dal CCNL Ambasciate e, comunque, la convenzione bilaterale Italia-Repubblica Ceca (art.19, comma 1, lett. b, ii) e le norme sulla doppia imposizione, che non implicano sempre esenzione totale; la valutazione della gravità del comportamento e della proporzionalità del licenziamento rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se risultante da motivazione logica e adeguata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €4.500 per compensi professionali, €200 per esborsi, spese generali al 15% e oneri di legge) e riconoscimento dell'obbligo del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (indicato nel testo come Convenzione di Vienna del 1963)
La Corte ha ritenuto non applicabile l'esenzione prevista per gli ambasciatori/agentidiplomatici alla ricorrente, la quale non era nella categoria di soggetti equiparati all'articolazione della Convenzione; quindi l'esenzione della Convenzione non opera automaticamente per tutti i dipendenti dell'ambasciata.
D.P.R. n. 601/1973
La disposizione che equipara esenzioni per alcuni soggetti diplomatici non è stata ritenuta applicabile alla ricorrente; il regime fiscale previsto dal d.P.R. non estende l'esenzione ai dipendenti non qualificati come agenti diplomatici.
CCNL Ambasciate (Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali ed Organismi Internazionali in Italia)
Il contratto collettivo e il contratto individuale richiamano la legge italiana sui rapporti di lavoro: pertanto, di norma, si applicano le regole italiane sulla tassazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia, salvo specifiche esenzioni spettanti a particolari categorie.
Convenzione bilaterale Italia - Repubblica Ceca (Convenzione contro la doppia imposizione)
art. 19, comma 1, lett. b, ii
La Corte ha applicato la disposizione della convenzione bilaterale per determinare l'attribuzione del potere impositivo; le convenzioni bilaterali mirano a evitare doppie imposizioni ma non escludono ogni imposizione: va verificato quale Stato esercita il diritto impositivo o se occorre il credito d'imposta.
art. 22 CCNL
La Corte ha ritenuto che il mancato adempimento degli obblighi fiscali e le dichiarazioni rese alla datrice di lavoro costituiscano violazione dei doveri contrattuali (art.22 CCNL), idonea a pregiudicare il vincolo fiduciario e giustificare il recesso disciplinare.
art. 2119 c.c.
La norma disciplina il licenziamento per giusta causa; la Corte di Cassazione ha ricordato che la valutazione della gravità e della proporzionalità del comportamento è rimessa al giudice di merito e che la legittimità di tale valutazione in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti della ragionevolezza del giudizio motivato.
d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della norma che disciplina il contributo unificato, ordinando l'ulteriore versamento a carico della ricorrente.
Massime di principio
- I dipendenti delle ambasciate non sono automaticamente esentati dalla tassazione in Italia: le esenzioni previste per ambasciatori e agenti diplomatici non si estendono ai normali impiegati amministrativi salvo chiara previsione normativa o contrattuale.
- Le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione servono ad evitare la duplice tassazione e ad attribuire il potere impositivo tra Stati, ma non eliminano necessariamente qualsiasi imposizione: occorre verificare quale Stato ha il diritto di tassare e se è previsto il meccanismo del credito d'imposta.
- La rendicontazione e le autocertificazioni del lavoratore circa il regime fiscale sono rilevanti: dichiarazioni fuorvianti o omissioni che ledono il rapporto di fiducia possono giustificare sanzioni disciplinari fino al licenziamento se proporzionate e tempestivamente contestate.
- In tema di licenziamento disciplinare la valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è principale competenza del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per sindacare la ragionevolezza della valutazione e la correttezza della motivazione.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove non prospettate o non trattate nel giudizio di merito: i motivi devono attenersi al thema decidendum già formato nei gradi precedenti.
- Dal punto di vista processuale, la soccombenza comporta l'obbligo di rifusione delle spese e può comportare l'applicazione di contributi aggiuntivi (es. contributo unificato) se ricorrono le condizioni previste dalla normativa.
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