Cassazione Civile, Sentenza n. 27707/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società Securité ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva ritenuto il subentro della Securité nell'appalto di vigilanza presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 (novellato), e aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive a favore del lavoratore Pietro Margarita. Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 29(3) e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che gli elementi di discontinuità non possono essere valutati su aspetti esecutivi imposti dalla stazione appaltante e richiedendo l'analisi secondo i principi comunitari sull'insieme dei mezzi organizzati; (ii) omesso esame di fatto decisivo, perché la Securité avrebbe invece introdotto una concreta discontinuità organizzativa impiegando propri mezzi, personale e introducendo divise e cartellini esclusivi. La Corte di legittimità ha però ritenuto che la novella attribuisca una presunzione di trasferimento in caso di subentro e che l'onere di provare la discontinuità spetti al subentrante; le modifiche consistite in divise e cartellini non sono state giudicate sufficienti a interrompere il nesso funzionale e l'autonomia operativa dell'entità trasferita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Securité, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva qualificato l'operazione come trasferimento di ramo d'azienda e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive richieste dal lavoratore. La Corte ha inoltre liquidato le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente (Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori), e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento previsto dall'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 3
"L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"
La Corte interpreta la norma come regola-eccezione: il subentro in appalto è presumibilmente qualificato come trasferimento di azienda salvo che il subentrante dimostri elementi di discontinuità tali da interrompere il nesso funzionale tra i fattori della produzione.
legge n. 122/2016, art. 30 (modifica dell'art. 29 d.lgs. 276/2003)
Ha novellato l'art. 29(3) invertendo la prospettiva: stabilisce la presunzione di operatività dell'art. 2112 nel subentro in appalto, salvo prova contraria di discontinuità; la modifica è stata dettata in relazione a rilievi comunitari sulla direttiva 2001/23/CE.
codice civile, art. 2112
Dispone le tutele per il trasferimento d'azienda (trasferimento dei rapporti di lavoro e relative condizioni). La Corte ha ritenuto applicabili tali tutele quando non sussistono elementi di discontinuità idonei a escludere il trasferimento.
Direttiva 2001/23/CE
Finalità di garantire la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di un'entità economica. La giurisprudenza comunitaria su tale direttiva fornisce i criteri (nesso funzionale e insieme dei mezzi) per valutare l'identità dell'entità trasferita.
Giurisprudenza comunitaria (es. CGUE Suzen, Abler, Klarenberg, Ferreira, Piscarreta, Ellinika Nafpligeia)
I precedenti indicano i fattori rilevanti per valutare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita: tipo d'impresa, cessione di beni materiali e immateriali, riassunzione del personale, trasferimento della clientela, grado di analogia delle attività, durata della sospensione, e soprattutto il nesso funzionale di interdipendenza tra i fattori della produzione.
Massime di principio
- In caso di subentro in appalto si applica una presunzione di trasferimento d'azienda; il subentrante deve provare l'esistenza di elementi di discontinuità che interrompano il nesso funzionale tra i fattori della produzione.
- L'onere della prova della discontinuità grava sul subentrante (imprenditore che nega il trasferimento).
- La valutazione della discontinuità è fattuale e riguarda il complesso degli elementi organizzativi e produttivi: beni materiali e immateriali, locali, personale riassunto, clientela, grado di analogia delle attività e sospensioni operative.
- Modifiche formali o marginali (es. divise aziendali, cartellini di riconoscimento) e l'uso di strumenti forniti dalla stazione appaltante non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare discontinuità.
- Occorre verificare se l'entità acquisita sia autonomamente capace di eseguire l'appalto senza rilevanti integrazioni da parte del subentrante: se sì, operano le tutele dell'art. 2112 c.c.
- Per evitare l'applicazione dell'art. 2112 il subentrante deve dimostrare cambi organizzativi di rilievo che aboliscano il precedente assetto funzionale e l'interdipendenza dei fattori produttivi.
- In sede giudiziale il giudice di merito valuta i fatti concreti; la Cassazione verifica la corretta interpretazione e applicazione delle norme e il rispetto del principio che l'onere probatorio grava sul subentrante.
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