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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33341/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Due eredi con beneficio d’inventario avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di un ingente credito garantito da due fideiussioni rilasciate dal de cuius, contestando tra l’altro la validità delle garanzie e la riferibilità delle sottoscrizioni al fideiussore originario. L’istituto di credito aveva a sua volta chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della simulazione assoluta di un contratto di cessione di quote intervenuto tra il de cuius e le opponenti, assumendo che tale simulazione incidesse sul beneficio di inventario. In appello, la cessionaria del credito aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accolta la domanda riconvenzionale di simulazione. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, la ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale e di violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione alla valutazione delle presunzioni ex art. 2729 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare complessivamente gli elementi presuntivi offerti e ne avesse attribuito un valore diverso ai fini della prova della simulazione. Prima della decisione, la ricorrente ha tuttavia depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, ne ha verificato la regolarità e, conseguentemente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché le controparti erano rimaste intimate. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato dal ricorrente come parametro del dedotto vizio motivazionale, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo per effetto della rinuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato evocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove presuntive; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito.

  • artt. 2699 c.c.

    Richiamati dal ricorrente nel censurare la valutazione probatoria; non vi è una specifica interpretazione della Corte sul punto.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la valutazione probatoria; non vi è una specifica interpretazione della Corte sul punto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un errato uso delle presunzioni semplici ai fini della prova della simulazione; la Corte non ha deciso sul merito del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per la proposta del consigliere delegato allo spoglio e per la successiva richiesta di decisione da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ribadisce che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale fonte della modifica introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 58 tub

    Richiamato nel racconto dei fatti per indicare la cessione pro soluto del credito alla società ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e regolare, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si provvede sulle spese quando le parti intimate non si sono costituite.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disciplina è di stretta interpretazione e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina il motivo di ricorso, anche se esso riguarda la valutazione delle presunzioni e il vizio di motivazione nella prova della simulazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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