Cassazione Penale, Ordinanza n. 13615/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione del fatto come tentativo di estorsione. I motivi censuravano, sotto il profilo del vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quattro capi dell'atto di appello, tutti diretti a ottenere la riqualificazione del fatto contestato dagli artt. 56 e 629 c.p. nell'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p. La difesa sosteneva inoltre che la somma di 1.000 euro fosse stata consegnata spontaneamente e contestava la ricostruzione dei fatti; con un ulteriore motivo metteva in discussione la credibilità della persona offesa. Quanto all'anello, il ricorrente sosteneva di averne diritto alla restituzione, mentre la sentenza d'appello aveva escluso che si trattasse di donazione obnuziale e aveva valorizzato le condotte aggressive del 29 aprile come indice della finalità estorsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, traducendosi in una non consentita proposta di lettura alternativa del merito. Ha inoltre affermato che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifesta contraddizione. In relazione alla somma di 1.000 euro, ha richiamato il contrasto tra la versione difensiva e la querela, nonché la condotta aggressiva del 29 aprile; quanto all'anello, ha ribadito che non poteva configurarsi una donazione obnuziale e che la richiesta di restituzione mediante condotte aggressive integrava un tentativo di estorsione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 629 c.p. come base della contestazione di tentativo di estorsione
norma di riferimento per il delitto di estorsione oggetto di contestazione
invocato dalla difesa quale diversa qualificazione giuridica del fatto, ma escluso dalla Corte d'appello e non rivalutabile in cassazione
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a reiterare doglianze già formulate in appello e già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né una diversa lettura delle prove, neppure se logicamente plausibile, quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione congrua e priva di manifeste contraddizioni.
- La credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo che la motivazione presenti evidenti contraddizioni.
- La richiesta di riqualificazione del fatto da tentativo di estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la pretesa fatta valere sia astrattamente tutelabile; in mancanza di tale presupposto, la condotta aggressiva resta compatibile con la finalità estorsiva.
- La prospettazione difensiva di una consegna volontaria di somme o di un preteso diritto alla restituzione di un bene non può essere accolta in sede di legittimità se contrasta con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, come la querela e le condotte minacciose o aggressive.
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