Cassazione Penale, Ordinanza n. 02588/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e comunque riproduttive di doglianze già esaminate e disattese con motivazione corretta dal tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso investe un'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di un condannato. La difesa ha dedotto vizio di motivazione, contestando: a) il giudizio di attendibilità attribuito alla compagna del condannato, autrice della querela per i fatti posti a base della revoca; b) il mancato approfondimento della domanda subordinata di detenzione domiciliare. La decisione impugnata aveva ritenuto che il soggetto avesse colpito ripetutamente al volto la compagna per un diverbio su futili motivi, che la persona offesa fosse riscontrata da lesioni ed ecchimosi documentate anche fotograficamente, che le sue dichiarazioni fossero ulteriormente avvalorate dal rinvenimento di un involucro con sostanza polverosa verosimilmente cocaina e dalla pendenza di un procedimento ex art. 73 d.P.R. 309/1990 a carico del ricorrente, e che tali condotte escludessero una prognosi favorevole anche per misure alternative più restrittive.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
procedimento penale pendente per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90
La pendenza di un procedimento per reati in materia di stupefacenti è valorizzata come elemento di riscontro delle dichiarazioni della persona offesa e del quadro complessivo sfavorevole al beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza, il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata o quando deduce vizi manifestamente infondati.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa non è censurabile in cassazione se il giudice di sorveglianza l'ha sorretta con riscontri esterni concreti, quali lesioni documentate, fotografie e ulteriori elementi fattuali coerenti con la denuncia.
- Ai fini della revoca o del diniego di misure alternative alla detenzione, il giudice può valorizzare non solo il fatto-reato specifico ma anche il complessivo quadro di condotta del condannato, purché motivi in termini di prognosi negativa sulla rieducazione e sulla futura osservanza delle prescrizioni.
- La richiesta subordinata di una misura più favorevole o diversa deve essere specificamente affrontata solo se sostenuta da elementi idonei a superare il giudizio complessivo di inidoneità del soggetto alla fruizione di misure alternative; in mancanza, il mancato approfondimento non integra di per sé vizio decisivo.
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