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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 2417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

P.M.G. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio del 2 maggio 2011, che aveva rigettato la domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001. Con l’unico motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo: la CTR aveva affermato la sussistenza dell’autonoma organizzazione senza spiegare perché, nonostante la documentazione prodotta indicasse l’assenza di cespiti nel registro dei beni ammortizzabili e di compensi corrisposti a terzi nel quadro E.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, perché formulata in termini generici e priva di riferimenti alla documentazione e alle circostanze concrete, così da non rendere verificabile il percorso logico seguito per affermare il presupposto IRAP. Non ha deciso direttamente il diritto al rimborso: ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini la documentazione e accerti in concreto se sussistesse l’autonoma organizzazione; al giudice di rinvio spetta anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, prevede quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi".

    L’IRAP richiede l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata; il solo svolgimento di lavoro autonomo non basta, dovendo il giudice verificare in concreto la presenza del presupposto organizzativo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La ricorrente ha invocato il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. La Corte ha accolto la censura perché la motivazione di merito non indicava i fatti e gli elementi concreti su cui si fondava l’affermazione dell’autonoma organizzazione, impedendo il controllo del ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • Per l’assoggettamento a IRAP del lavoratore autonomo non è sufficiente l’esercizio dell’attività professionale: occorre un’autonoma organizzazione, intesa come contesto organizzativo esterno e ulteriore rispetto al mero apporto personale, capace di fornire un apprezzabile contributo all’attività.
  • Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, secondo i criteri richiamati dalla Corte, quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
  • Il giudice di merito deve valutare la documentazione e le circostanze specifiche del caso; non è sufficiente affermare genericamente che il contribuente non ha dimostrato l’assenza di organizzazione. La motivazione deve rendere riconoscibili i fatti rilevanti e il percorso logico che conduce alla decisione.

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