Cassazione Civile, Ordinanza n. 15569/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto con il quale una società aveva affidato a un consorzio la progettazione e prototipizzazione di un impianto per il recupero e riciclaggio di polveri termoindurenti di risulta di verniciatura, per un corrispettivo di euro 230.000, oltre IVA. Il consorzio aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 229.400 per il mancato pagamento di due fatture. La società ingiunta aveva proposto opposizione sostenendo che il consorzio non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni, in particolare per la mancata consegna del progetto entro il termine pattuito e per la conseguente perdita di un finanziamento pubblico; aveva anche formulato domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, risolto il contratto per inadempimento del consorzio e condannato quest’ultimo alla restituzione di euro 46.600 a titolo di penale. La Corte d’appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, ha rigettato opposizione e riconvenzionale e ha confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione la società ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso oltre il devoluto, poiché l’appellante avrebbe chiesto solo la conferma del decreto ingiuntivo senza domandare prima la riforma della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo ha dedotto omessa produzione di documenti e omessa valutazione di prova testimoniale ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la valutazione delle fatture, del termine di consegna, del deposito del progetto e dell’allegato contrattuale, nonché l’interpretazione del termine per l’accesso al finanziamento pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la conferma del decreto ingiuntivo comporta necessariamente la riforma della sentenza che lo aveva revocato e, comunque, l’appellante aveva chiesto espressamente la riforma integrale della decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, non consentito in cassazione; ha inoltre ribadito che, nel testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma, è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori, oltre al difetto di specificità/autosufficienza del motivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati per escludere la violazione del principio della domanda e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo implica la riforma della sentenza che lo aveva revocato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è ammesso il semplice riesame della motivazione o delle risultanze istruttorie.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in causa.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Concorre all’onere di specificità del ricorso imponendo l’indicazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato rigettato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio: il sindacato di legittimità resta confinato ai vizi tipici dedotti nei limiti consentiti dalla legge.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma sussiste solo se è stato omesso l’esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; l’omessa considerazione di singoli documenti o testimonianze non basta, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione il fatto omesso, il dato processuale da cui emerge, il momento della sua discussione e la sua decisività.
- La domanda di conferma di un decreto ingiuntivo, quando il decreto è stato revocato in primo grado, implica logicamente la richiesta di riforma della decisione di primo grado, senza che sia necessaria un’espressione formale separata in tali termini.
- Quando il giudice di merito ha già valutato il fatto storico rilevante, l’eventuale insoddisfazione della parte rispetto alla ponderazione delle prove non integra il vizio di omesso esame denunciabile in cassazione.
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