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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13025/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

Una società aveva chiesto e ottenuto l’ammissione a benefici pubblici regionali per la realizzazione di un progetto, con erogazione parziale di somme. L’ente gestore, rilevata la mancata produzione entro il termine assegnato della documentazione comprovante la regolarità amministrativa dell’immobile operativo, aveva avviato il recupero delle somme già corrisposte e chiesto decreto ingiuntivo per la restituzione. La società opponente sosteneva che il termine non fosse essenziale, che l’ente avesse tollerato il ritardo e quindi rinunciato ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, e che l’inadempimento dipendesse in realtà dai ritardi della pubblica amministrazione nel rilascio del certificato di agibilità e di altri atti amministrativi. In appello lamentava inoltre il mancato esame delle istanze istruttorie e la mancata valutazione di documenti nuovi, in particolare il certificato di agibilità rilasciato molti anni dopo. In cassazione deduceva violazione degli artt. 1218 e 1256 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e processuali, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valutato la prova e illegittimamente ritenuto inammissibili o irrilevanti le richieste istruttorie e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla clausola risolutiva espressa, affermando che la tolleranza del creditore non elimina la clausola né integra rinuncia tacita quando il creditore, contestualmente o successivamente, abbia manifestato la volontà di avvalersene in caso di protrazione dell’inadempimento. Ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto del documento amministrativo su cui fondava la censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la parte non aveva riprodotto in modo specifico i capitoli di prova, né dimostrato adeguatamente la rituale riproposizione delle istanze istruttorie. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    la censura ex art. 360 n. 3 non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione non è configurabile quando si chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo la controversia risolta sulla clausola risolutiva espressa e sugli oneri processuali di allegazione e autosufficienza.

  • art. 1256 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della lite.

  • art. 342 c.p.c.

    nel gravame è necessario formulare motivi specifici; il mero richiamo agli atti di primo grado non basta a far rivivere istanze istruttorie non trascritte.

  • art. 345 c.p.c.

    la produzione/documentazione nuova in appello è scrutinata anche in termini di rilevanza; nel caso concreto i documenti sono stati ritenuti ininfluenti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare l’autosufficienza, trascrivendo almeno nei tratti essenziali i documenti e i capitoli di prova su cui si fonda la censura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la presenza di una doppia conforme di merito preclude la censura sulla motivazione della sentenza impugnata nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto, se ricorrono i presupposti, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore rispetto al ritardo nell’adempimento non comporta di per sé la rinuncia alla clausola né la sua eliminazione dal regolamento contrattuale.
  • La rinuncia tacita ad avvalersi della clausola risolutiva espressa non può desumersi dalla mera tolleranza, quando il creditore abbia contestualmente o successivamente manifestato, anche per facta concludentia, l’intenzione di farvi ricorso in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie già scrutinare dal giudice di appello.
  • La parte che censura il mancato esame di documenti o prove deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, trascrivendo o riproducendo in modo sufficiente il contenuto degli atti rilevanti.
  • Le istanze istruttorie non accolte in primo grado devono essere specificamente reiterate in appello e riproposte anche in sede di precisazione delle conclusioni; il mero rinvio agli atti precedenti non è sufficiente.
  • In presenza di doppia conforme, la censura sulla motivazione della sentenza impugnata è preclusa nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiRisoluzione del contrattoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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