Cassazione Penale, Ordinanza n. 27331/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di minaccia, riformando la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'imputato denunciava vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato il diniego. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, inammissibile e comunque non deducibile in sede di legittimità, poiché la valutazione sull'art. 131-bis è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo per vizi logici o giuridici, e la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e coerente.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione presenti vizi logici o giuridici.
Per il diniego della particolare tenuità del fatto non è necessaria la disamina analitica di tutti gli elementi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e non contraddittoria.
- Ai fini del diniego dell'art. 131-bis c.p. non occorre l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente una motivazione che individui gli elementi ritenuti decisivi nel caso concreto.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27086/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27092/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27093/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27094/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27095/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27096/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →